Nullo l’accertamento che non risponde alle memorie del contribuente

Se così non fosse, l’art. 12 dello Statuto del contribuente sarebbe una norma priva di effettività
È noto che l’art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 stabilisce che, una volta consegnato il verbale di constatazione, il contribuente può produrre memorie difensive agli Uffici finanziari, e che, salvo casi di particolare e motivata urgenza, l’avviso di accertamento non può essere emanato prima di detto termine.
Sull’ambito applicativo di tale norma si pronunceranno le Sezioni Unite, come evidenziato in un precedente intervento (si veda “Validità dell’accertamento «anticipato» alle Sezioni Unite” del 12 maggio scorso).
Occorre premettere che le considerazioni che si effettuano in questo intervento sono valide solo se si opta per la tesi che ritiene l’accertamento emesso prima dei sessanta giorni sempre nullo o se si accoglie la tesi che lo ritiene nullo solo in difetto della motivazione circa la particolare urgenza.
Infatti, se si accetta l’assunto in forza del quale l’accertamento emanato in via anticipata non può essere dichiarato nullo, perde di rilievo l’affermazione, di cui in prosieguo, secondo la quale occorre, necessariamente, che le deduzioni del contribuente siano considerate dagli Uffici.
Comunque, per questi aspetti non resta che attendere le Sezioni Unite.
Una recente sentenza della C.T. Reg. di Milano, sezione staccata di Brescia (la n. 70/65/12 del 24 maggio 2012), si è soffermata sulla “sorte” dell’accertamento emesso a seguito delle deduzioni del contribuente senza che il Fisco le abbia considerate.
Ebbene, dando seguito ad un certo orientamento già fatto proprio da altre pronunce, si sostiene che l’atto è nullo, in quanto ciò si traduce, in sostanza, in una menomazione dei diritti del contribuente.
Ma non è tutto.
Nella parte motiva della sentenza viene sancito che, qualora la Commissione entrasse nel merito della controversia (senza quindi limitarsi a una caducazione dell’atto per tale motivo), essa si sostituirebbe indebitamente nelle prerogative degli Uffici finanziari.
Sull’accertamento anticipato, si attendono le Sezioni Unite
Parte della giurisprudenza ha, come anticipato, annullato avvisi di accertamento che, nella parte motiva, non hanno contraddetto le deduzioni difensive del contribuente (C.T. Prov. Ragusa 25 gennaio 2002 n. 426 e C.T. Prov. Milano 20 aprile 2009 n. 233).
La necessità di vagliare le deduzioni difensive del contribuente è stata, poi, sostenuta anche dall’Agenzia delle Entrate (nota 14 ottobre 2009 n. 142734).
Vi è però da dire che, secondo la Suprema Corte, la mancata considerazione delle memorie ad opera dell’Agenzia delle Entrate non può, di per sé, cagionare alcuna nullità (Cass. 22 febbraio 2011 n. 4324).
Ad ogni modo, ove si ritenga che il Fisco, a pena di nullità dell’accertamento, debba tenere nella dovuta considerazione le memorie del contribuente, è chiaro che la menzionata considerazione non può tradursi nella tautologica affermazione: “viste le memorie del contribuente”, oppure “le memorie non possono essere condivise”.
Fonte: Eutekne autore Alfio CISSELLO   

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