Obblighi antiriciclaggio non per tutte le prestazioni svolte dai commercialisti

Una recente interrogazione parlamentare chiede modifiche al DLgs. 231/2007 per evitare disparità di trattamento rispetto ad avvocati e notai
Il tema della disparità di trattamento tra i professionisti destinatari della disciplina antiriciclaggio è stato oggetto dell’interrogazione parlamentare n. 4-07583, presentata lo scorso 30 maggio dal senatore Ferruccio Saro. 
In particolare, il quesito concerne l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte dei professionisti e il relativo ambito di applicazione. 
Ambito che, per avvocati e notai, riguarda solo le operazioni il cui compimento comporta, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c) del DLgs. 231/2007, l’insorgere degli obblighi antiriciclaggio; mentre, nel caso di dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro, così come individuati dalla lett. a), sembrerebbe esteso a tutte le prestazioni svolte da questi ultimi.
Pur prendendo atto della circostanza che l’elenco dei professionisti contenuto nel DLgs. 231/2007 riproduce quello previsto nella direttiva 2005/60/CE, l’interrogazione evidenzia che la terminologia usata dal legislatore comunitario è ben diversa: sono infatti individuati, tra i professionisti destinatari della disciplina, i “revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari” e gli “altri liberi professionisti legali”. La trasposizione operata dal legislatore italiano non tiene conto, secondo quanto si legge, del fatto che i dottori commercialisti svolgono anche una serie di attività ulteriori che nulla hanno a che vedere con gli obblighi antiriciclaggio.
Sul punto, si era espresso anche il CNDCEC che, nella proposta di emendamenti al DLgs. 231/2007 consegnata al MEF a fine 2008, rimarcava l’opportunità di modificare la definizione di “prestazione professionale” indicata all’art. 1, comma 2, lett. q) del DLgs. 231/2007, evidenziando che essa si sostanzia: nella diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o unità in nome o per conto del cliente ovvero nell’assistenza al cliente per la progettazione o realizzazione della trasmissione, movimentazione, verifica o gestione di mezzi di pagamento, beni o unità e della costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.
La modifica si sarebbe resa necessaria, per il CNDCEC, poiché i termini usati nel testo originale della direttiva sono “auditors, external accountants and tax advisors”. Rispetto agli auditors, dottori commercialisti ed esperti contabili, in quanto giuri-economisti, svolgono attività ulteriori, le quali senza valida ragione vengono assoggettate agli obblighi antiriciclaggio. Tali motivazioni inducevano a ritenere che la definizione di prestazione professionale dovesse essere completamente esaustiva in merito alle fattispecie che danno luogo all’insorgere degli obblighi di cui DLgs. 231/2007 e che, da tale definizione, dovesse emergere con chiarezza che, alla nozione di prestazione, sia sottesa quella di operazione “finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente”, così come risultante dalla lett. l) del predetto art. 1, comma 2. La proposta non è stata recepita dal DLgs. 151/2009 (decreto correttivo), che ha lasciato inalterate le definizioni di “operazione” e “prestazione professionale”: ne discende che, nel perimetro dell’obbligo di segnalazione, rientrano, ad oggi, pressoché tutte le attività svolte dai commercialisti.
Alla medesima ratio era improntata la proposta di modifica del primo comma, lett. a) dell’art. 12, per il quale il CNDCEC aveva chiesto di specificare che i soggetti iscritti negli Albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro sono soggetti agli obblighi antiriciclaggio solo quando agiscono nell’esercizio della loro attività professionale di revisori, contabili esterni e consulenti tributari. In questo modo, infatti, si sarebbe definitivamente chiarito l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina.
Infine, per dissipare completamente i dubbi interpretativi sull’assoggettamento agli obblighi antiriciclaggio degli incarichi di mera tenuta della contabilità, il CNDCEC proponeva di aggiungere all’art. 12 un nuovo comma, nel quale si specificasse che gli obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione e conservazione dei dati, nonché di segnalazione delle operazioni sospette, non si applicano alle prestazioni professionali di “mera consulenza” non finalizzate a realizzare un’operazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. l). Infatti, vista la definizione di cui all’art. 1, lett. l), la tenuta della contabilità dovrebbe piuttosto essere esclusa dall’obbligo di adeguata verifica della clientela, in quanto, non essendo attività finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, non è in alcun modo classificabile come “operazione”. Senza contare che, non avendo ad oggetto mezzi di pagamento, né comportando la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento, essa non sembra essere riconducibile ad alcuna delle prestazioni professionali che danno luogo all’insorgere dei suddetti obblighi di adeguata verifica ai sensi dell’art. 16.
Atteso l’infelice esito delle legittime istanze del Consiglio Nazionale, non resta che sperare che questa recente interrogazione parlamentare, che in parte ne riproduce i contenuti, possa sortire effetti migliori.
Fonte: Eutekne autore Annalisa DE VIVO   

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