Perdita civilistica rilevante ai fini del limite di patrimonio netto ACE

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul tema nel corso della diretta MAP
Nel calcolo del limite di patrimonio netto deve essere considerata anche la perdita civilistica. Inoltre, l’utile realizzato nel 2011 e accantonato a riserva nel 2012, rileva ai fini ACE con riferimento all’esercizio 2012.
Questi sono i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria, nel corso della diretta MAP del 31 maggio 2012, con riferimento all’agevolazione di cui all’art. 1 del DL 201/2011.
Con riferimento alle società in perdita, viene chiesto di conoscere se il patrimonio netto deve essere considerato al netto o al lordo della perdita civilistica, posto che sia la norma agevolativa che il decreto attuativo fanno riferimento all’utile ma non alla perdita o, più genericamente, al risultato d’esercizio.
Riepilogando la disciplina ACE, l’Amministrazione ricorda che l’art. 1 comma 5 del DL 6 dicembre 2011 n. 201 e l’art. 4 del DM 14 marzo 2012, dispongono che “il capitale proprio esistente alla data di chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell’utile del medesimo esercizio”.
Al riguardo, le Entrate ritengono che, nel calcolo del patrimonio netto al 31 dicembre 2010, la precisazione fatta nella norma, circa l’irrilevanza ai fini del predetto calcolo dell’utile d’esercizio, è coerente con lo spirito della norma stessa in quanto, tale utile, costituisce un incremento rilevante ai fini dell’agevolazione nell’esercizio successivo, vale a dire nel 2011, se accantonato a riserva.
L’art. 11 del DM 14 marzo 2011 ha previsto che “in ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie”. Per effetto di tale disposizione in ogni periodo d’imposta la variazione in aumento rilevante ai fini ACE non può eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio.
Poiché la norma fa riferimento al patrimonio netto contabile, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la perdita d’esercizio, compresa quella del 2010, contribuisce a determinare il patrimonio netto contabile risultante dal relativo bilancio che costituisce il limite per la fruizione del beneficio.
Utile 2011 accantonato nel 2012
Un altro approfondimento riguarda la rilevanza degli utili accantonati a riserva.
Nello specifico, vengono richiesti chiarimenti in merito all’art. 5 comma 4 del DM 14 marzo 2011, secondo il quale gli incrementi del patrimonio derivanti dall’accantonamento di utili rilevano “a partire dall’esercizio in cui le relative riserve sono formate”.
Nel caso di specie, l’utile realizzato nel 2011 viene accantonato a riserva con delibera assembleare di aprile 2012. Si chiede, quindi, di sapere se gli utili accantonati a riserva rilevano dall’inizio dell’esercizio nel corso del quale l’assemblea delibera di destinare a riserva, in tutto o in parte, l’utile d’esercizio, oppure occorre interpretare la summenzionata disposizione nel senso che l’utile realizzato nel 2011 rileva già in UNICO 2012 purché l’assemblea dei soci, riunita per l’approvazione del bilancio, accantoni tale utile a riserva.
La soluzione, secondo l’Amministrazione finanziaria, si rinviene nella relazione illustrativa al decreto attuativo, in base alla quale l’incremento è agevolabile dall’inizio dell’esercizio nel corso del quale l’assemblea delibera di destinare a riserva, in tutto o in parte, l’utile.
Pertanto, l’utile realizzato nell’esercizio 2011 e accantonato a riserva per effetto della delibera assembleare avvenuta nel corso del mese di aprile 2012 rileva ai fini dell’agevolazione ACE con riferimento al 2012, vale a dire in UNICO 2013.
Fonte: Eutekne autore  Pamela ALBERTI    

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