Quesiti sull'Imu applicata a coniugi separati o divorziati

Di seguito alcuni quesiti IMU sui coniugi separati.
Sono un uomo separato, ho due figli minori a carico (affidamento congiunto) ed una abitazione principale in comproprietà al 50% con la mia ex moglie. L'edificio è abitato dalla mia ex consorte e dai due figli, come stabilito dalla delibera del Tribunale. Ho preso temporaneamente residenza (con regolare contratto di affitto) in un'altra casa, situata nello stesso Comune. Ho diritto alla detrazione spettante per l'abitazione principale? Se la risposta è affermativa, la detrazione è del 50%?. Io e la mia ex moglie come dobbiamo regolarci per quanto riguarda gli sgravi previsti per i figli conviventi?
Nel caso specifico, l'articolo 13, comma 10, ultimo periodo, del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) ha stabilito che le agevolazioni fissate per l'abitazione principale e per le sue eventuali pertinenze (aliquota ridotta e detrazione d'imposta) si applicano anche alle fattispecie previste dall'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come quello preso in esame. 
Infatti, quest'ultima previsione normativa dispone che il soggetto passivo - il quale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale - può beneficiare delle agevolazioni per l'abitazione principale sull'eventuale altro immobile nel quale risiede e dimora. 
Attenzione: la casa assegnata diventa tassabile solo in capo al coniuge assegnatario
Una ulteriore specificità dell'Imu è rappresentata dalla maggiore detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (a prescindere dalla circostanza di essere "a carico"). 
Ne consegue che, nel caso considerato, l'uomo separato può fruire dei benefici previsti dalla normativa sull'Imu: aliquota ridotta allo 0,4%, (che il Comune può variare fino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione) e detrazione d'imposta pari a 200 euro, rapportati al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è stato destinato ad abitazione principale. 
La maggiorazione della detrazione per i figli dovrebbe, invece, spettare per intero solo al genitore che convive con essi.
Sono un padre separato e possiedo una casa assegnata alla mia ex moglie che vi risiede con i nostri due figli. Io, proprietario, ma non assegnatario, non possiedo altra unità abitativa nello stesso comune dove è situata la ex casa coniugale. I due figli sono a mio carico e chiedo quali sono i miei obblighi e le eventuali agevolazioni ed esenzioni in relazione all' Imu.
Con la legge 44/2012 di conversione del decreto fiscale (Dl 16/2012) il coniuge assegnatario si considera, ai soli fini dell'Imu, titolare del diritto di abitazione sull' ex casa-coniugale. L'effetto è che l'unico soggetto passivo per l'ex casa-coniugale diventa il coniuge assegnatario, anche nell'ipotesi in cui il coniuge non assegnatario dovesse vantare diritti reali sul bene, come nel caso in esame. Se l'assegnatario dimora e risiede anagraficamente nell'immobile (come accade nella normalità dei casi), potrà applicare i benefici dell'abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione). Laddove, inoltre, nella medesima abitazione dovessero convivere i figli di età non superiore a 26 anni, la maggiorazione di 50 euro per figlio andrebbe per intero a beneficio dell'assegnatario. 
Il coniuge non assegnatario, invece, potrà senz'altro fruire delle agevolazioni dell'abitazione principale con riferimento all'immobile di proprietà nel quale egli dimora e risiede, anche se ubicato nello stesso Comune dell'ex casa coniugale.
Fonte: Dossier.net

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