Ravvedimento IMU

Da oggi e fino al 17 giugno 2013 possibile il ravvedimento sulla prima rata IMU
Le «fasce temporali» in cui risulta suddivisa tale possibilità sono tre
Scaduto ieri il termine per il versamento del primo acconto IMU, chi non avesse versato in tutto o in parte l’importo dovuto ha un anno di tempo per ravvedersi e ottenere così un significativo sconto della sanzione altrimenti applicabile, pari al 30% delle somme non versate.
Tre sono le “fasce temporali” in cui risulta suddivisa la possibilità di ravvedersi entro il prossimo 17 giugno 2013:
- i primi quattordici giorni successivi al 18 giugno 2012;
- il periodo compreso tra il quindicesimo (3 luglio 2012) e il trentesimo (18 luglio 2012) giorno successivo al 18 giugno 2012;
- il periodo che va dal 19 luglio 2012 al 17 giugno 2013.
Per chi si ravvede entro il 2 luglio 2012 (cosiddetto “ravvedimento sprint”), la sanzione risulta ridotta allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.
Ad esempio:
- nel caso di ravvedimento entro il 22 giugno 2012 (ritardo di 4 giorni), la sanzione dovuta sarà pari allo 0,8% (= 0,2% x 4).
- nel caso di ravvedimento entro il 1° luglio 2012 (ritardo di 13 giorni), la sanzione risulterà dovuta in misura pari al 2,6% (= 0,2% x 13).
Per chi si ravvede tra il 3 luglio 2012 e il 18 luglio 2012 (ravvedimento breve), la sanzione risulta ridotta al 3%. Per chi si ravvede tra il 19 luglio 2012 e il 17 giugno 2013 (ravvedimento lungo), la sanzione risulta ridotta al 3,75%.
Il perfezionamento del ravvedimento implica il contestuale versamento, mediante modello F24, dell’imposta non versata alla scadenza, della sanzione ridotta nelle misure anzidette e degli interessi legali, pari al 2,5% su base annua, calcolati sull’ammontare dell’imposta per cui ci si ravvede.
Ad esempio, nel caso di omesso versamento al 18 giugno 2012 di 100 euro, il ravvedimento perfezionato alla data del 30 agosto 2012 (73 giorni di ritardo) implica, oltre al pagamento di una sanzione di 3,75 euro, anche il pagamento di interessi legali in misura pari a 0,5 euro (= 100 x 0,025 x 73 / 365).
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 35 del 12 aprile 2012, ha chiarito che “in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta”.
In altre parole, sul modello F24, sanzioni e interessi non devono essere evidenziati a parte e si sommano, invece, in un unico rigo insieme all’IMU per cui ci si ravvede, utilizzando il codice tributo che le è proprio.
Sul modello va però barrata l’apposita casella “Ravv.“, per esplicitare che il pagamento ha natura di ravvedimento operoso.
Ravvedimento operoso precluso se la violazione è già stata notificata
Giova, infine, ricordare che il ravvedimento operoso, esperibile nel termine massimo di un anno dalla data dell’inadempimento, deve intendersi in ogni caso precluso ove al contribuente sia già stata notificata la constatazione della violazione e ove “siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza”.
In altre parole, basterebbe già una lettera “seriale”, con la quale il Comune chiede la produzione di copia del modello F24 attestante gli avvenuti versamenti, per chiudere le porte del ravvedimento a tutti i contribuenti che ne fossero destinatari, a partire dalla data di sua ricezione.
Attenzione dunque a non confondere questa interessante possibilità di significativa riduzione delle sanzioni, dovute in caso di adempimento non tempestivo, con un diritto “intoccabile” al punto da poter trasformare l’istituto del ravvedimento in una sorta di strumento di pianificazione finanziaria immune da rischi.
Una precisazione, quest’ultima, senza dubbio superflua per i professionisti che ben conoscono la materia, ma opportuna per tutti quei contribuenti che, complice la battaglia politica scatenata attorno a questa imposta, hanno sentito in queste settimane di tutto e di più.
Fonte: Eutekne autore Enrico ZANETTI

Commenti