Sopravvive il regime delle nuove iniziative produttive

Con la circolare n. 17/2012, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito la possibilità di continuare ad applicare tale regime anche dopo il 1° gennaio 2012
La pubblicazione della circ. n. 17/2012 è stata l’occasione per fornire importanti precisazioni sull’applicazione del regime dei nuovi minimi a partire dal 1° gennaio 2012, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 27, comma 1 e 2, del DL 98/2011. Tra queste senza dubbio va segnalata la possibilità di continuare ad applicare il regime delle nuove iniziative produttive, di cui all’art. 13 della L. 388/2000, anche successivamente al 1° gennaio 2012. La conferma è senza dubbio corretta, atteso che l’art. 27 del DL 98/2011 si era “limitato” a riformulare il “vecchio” regime del minimi (art. 1, comma 96 e seguenti della L. 244/2007), senza abrogare espressamente il predetto art. 13 della L. 388/2000.
In relazione al rapporto tra i due suddetti regimi, e in base a quanto affermato nella circ. n. 17/2012, discende che:
- per coloro che iniziano l’attività a partire dal 1° gennaio 2012, ferma restando la verifica di sussistenza dei requisiti, è possibile optare per il regime delle nuove iniziative produttive, ovvero entrare naturalmente nel regime dei “nuovi” minimi (nonchè optare per il regime ordinario). In relazione a tale aspetto, la circ. n. 17/2012 precisa che, per coloro che hanno aperto una partita IVA (anche prima del 2012) optando per il regime delle nuove iniziative produttive, ma che di fatto iniziano effettivamente a svolgere l’attività solo dal 2012, è possibile “migrare” nel regime fiscale di vantaggio (nuovi minimi) dandone comunicazione con la dichiarazione di variazione dati di cui all’art. 35 del DPR 633/72, barrando la relativa casella;
- per coloro che hanno iniziato l’attività fino al 31 dicembre 2011 (e non prima del 1° gennaio 2008) e hanno applicato il regime delle nuove iniziative produttive fino al 31 dicembre 2011, ma intendono entrare nel regime dei minimi dal 2012, è necessario revocare l’opzione per il regime delle nuove iniziative produttive a suo tempo effettuata, nonché presentare una variazione dati barrando la casella R del modello AA9. Inoltre, precisa l’Agenzia, non è necessario comunicare l’adesione al regime dei minimi, che resta comunque facoltativa e che costituirebbe revoca tacita del precedente regime in caso di inadempimento del contribuente.
Per i “vecchi minimi”, regime di vantaggio solo dopo 3 anni
A differenti conclusioni, invece, si deve pervenire nell’ipotesi in cui il contribuente, in possesso dei requisiti da “vecchio” minimo abbia applicato per opzione, fino al 31 dicembre 2011, il regime ordinario. Tale soggetto, infatti, pur essendo in possesso anche dei requisiti da “nuovo” minimo, può transitare nel regime di vantaggio solo a conclusione del triennio obbligatorio di permanenza per opzione nel regime ordinario, comunicando la revoca con presentazione, unitamente alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2012 (Unico 2013), il quadro VO della dichiarazione IVA allegandolo alla predetta dichiarazione.
Non è invece obbligatorio, ma solo facoltativo, presentare il modello AA9 per comunicare l’adesione al regime dei nuovi minimi. Ad esempio:
- il contribuente che ha iniziato l’attività nel 2009 in possesso dei requisiti dei minimi, con opzione per il regime ordinario, può transitare già nel 2012 nei “nuovi” minimi in presenza dei relativi requisiti, in quanto al 31 dicembre 2011 ha terminato il triennio obbligatorio di permanenza nel regime ordinario. Tenuto conto del limite quinquennale di utilizzo del regime dei nuovi minimi, ad eccezione degli under 35, il contribuente potrà fruire di tale regime per gli anni 2012 e 2013;
- il contribuente che ha iniziato l’attività nel 2010 in possesso dei requisiti dei minimi, con opzione per il regime ordinario, non può transitare nel 2012 nei “nuovi” minimi in quanto al 31 dicembre 2011 non ha terminato il triennio obbligatorio di permanenza nel regime ordinario (il terzo anno infatti è il 2012). Potrà transitare al regime di vantaggio solamente nel 2013 se in possesso dei relativi requisiti.
Fonte: Eutekne autore Sandro CERATO  

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