Spese mediche per riabilitazione detraibili senza prescrizione

Lo chiarisce la circ. 19 dell’Agenzia, che fornisce precisazioni anche sugli acconti relativi al 2012 per gli immobili d’interesse storico e artistico locati
Detrazione delle spese mediche senza prescrizione per le prestazioni sanitarie riabilitative. Per i dispositivi medici, la detrazione è sempre subordinata alla dimostrazione della marcatura CE, che ne attesti la conformità alla normativa europea. Per la detrazione prevista in caso di acquisto di immobile da destinare ad abitazione principale, valgono definizioni e tempistiche previste ai fini della detrazione sugli interessi passivi del mutuo per l’abitazione principale.
Queste alcuni degli spunti di più ampio interesse contenuti nella circolare n. 19 diffusa ieri dall’Agenzia delle Entrate che, fra l’altro, fornisce la bussola per il calcolo degli acconti relativi al 2012 per gli immobili di interesse storico e artistico concessi in locazione.
L’Agenzia, superando il proprio precedente orientamento, precisa che, alla luce di apposito parere reso dal Ministero della Salute, sono ammesse alla detrazione d’imposta del 19% le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese dalle figure professionali elencate nel DM 29 marzo 2001 (come quelle di fisioterapisti, podologi, logopedisti ecc.), anche senza una specifica prescrizione medica. Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario, dovranno risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa.
Sempre necessaria, invece, la marcatura CE per i dispositivi medici (fra cui possono rientrare, se conformi, anche le macchine a ultrasuoni). L’Agenzia precisa che il soggetto che vende il dispositivo medico può assumere su di sé l’onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino fiscale/fattura con la dicitura “prodotto con marcatura CE”, con l’indicazione del numero della direttiva comunitaria di riferimento per i dispositivi medici diversi da quelli di uso comune, elencati in allegato alla circolare n. 20 del 2011. Il problema è, però, che questa integrazione sarà possibile solo per il futuro, mentre ovviamente non sarà applicabile per il passato e, dunque, per le spese sostenute nel 2011 per l’acquisto di dispositivi medici, la “marcatura CE” deve essere dimostrata in altro modo (in pratica dovrebbe essere stata conservata la scatola del dispositivo).
Nessuna detrazione, invece, per la frequenza di palestre, anche se a scopo di cura o prevenzione di una patologia.
Disco verde, d’altro canto, alle deduzione delle spese per cure di ippoterapia e musicoterapia sostenute per familiari portatori di handicap. Necessari la prescrizione del medico e la fattura del centro specializzato presso cui sono eseguite le citate terapie, con il dettaglio di chi ha eseguito la prestazione (per il 2011, l’attestazione può essere resa dal centro anche a posteriori).
L’Agenzia dà l’ok anche alla deducibilità dei contributi volontari pagati con i cosiddetti “buoni lavoro” ai collaboratori domestici.
Fra i chiarimenti in merito alle altre detrazioni, si segnala quello sull’agevolazione per le spese d’intermediazione sostenute per l’acquisto dell’immobile da destinare ad abitazione principale. La nozione di “abitazione principale”, che in linea di principio corrisponde con la dimora abituale (che può anche non coincidere con la residenza anagrafica), e il termine (pari in genere a un anno) entro cui l’immobile va adibito a tale destinazione sono quelli di cui all’art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR in materia di detrazione degli interessi passivi sul mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, nozione che, oramai, si distingue nettamente, ai fini IRPEF, rispetto all’IMU (laddove è necessario che coesistano residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile).
La circolare, inoltre, precisa che saranno “perdonati” coloro che, nel calcolo degli acconti dovuti per il 2012 in relazione a immobili di interesse storico e artistico locati, non applicheranno, già dal primo acconto, le nuove regole introdotte dal DL n. 16/2012. Nessuna sanzione sarà comminata sulla differenza, derivante da tale novità, se versata entro il 30 novembre 2012. Saranno dovuti, tuttavia, gli interessi nella misura del 4%.
Attenzione ai canoni tassati con la cedolare secca per le addizionali
Attenzione, infine, ai canoni tassati con la cedolare secca per verificare la soglia di reddito sotto cui spetta l’esenzione dal pagamento delle addizionali regionale e comunale eventualmente disposte dalla Regione o dal Comune. In tali casi, deve infatti tenersi conto anche dei canoni di locazione tassati a forfait (che, però, non sono assoggettati alle addizionali).
Fonte: Eutekne autore Nicola FASANO

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