Tassazione dividendi di S.r.l. in capo ai soci persone fisiche

1) Tassazione con partecipazioni non qualificate: sono partecipazioni non qualificate le partecipazioni al capitale sociale pari o inferiori al 25%. 
I soci in questo caso, quando percepiscono il dividendo, subiscono una ritenute a titolo di imposta del 12,5% (26% per i dividendi percepiti dal 1/7/2014) e non hanno obbligo dichiarativo. (La società che eroga il dividendo deve operare la ritenuta e versare la stessa - codice tributo 1035 - entro il giorno 16 del trimestre solare precedente).
In pratica quello che incassano ha già scontato le imposte e non sono tenuti a presentare il modello unico.
2) Tassazione con partecipazioni qualificate: i soci posseggono quote qualificate quando detengono quote di partecipazione superiore al 25% (oppure un diritto di voto in assemblea maggiore del 20%; V. art. 67  lettera c) TUIR; circolare 52/04 paragrafo 2.1.1.). 
In questo caso devono dichiarare (secondo il criterio di cassa) i dividendi nel quadro RL.
È sufficiente, perché la partecipazione sia considerata “qualificata", che uno solo dei due parametri (percentuale di partecipazione al capitale o percentuale di diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria) sia superato. Se nessuno dei due parametri è superato, la partecipazione è considerata ”non qualificata”.
I dividendi se percepiti con utili prodotti fino al 31/12/2007 sono imponibili al 40%; se formati con utili prodotti dal 2008 sono imponibili al 49,72%.
Tassazione partecipazione qualificata:
I dividendi percepiti da persone fisiche devono essere indicati nella sezione I del quadro RL (redditi diversi), secondo il principio di cassa indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto alla percezione.
L’indicazione è obbligatoria per i contribuenti che detengono partecipazioni di natura qualificata ovvero partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.
I dividendi fanno cumulo con gli altri redditi e scontano anche le addizionali regionali e comunali.
Deve essere dichiarato, a decorrere dall’1/1/2008, il 49,72% (fino al 31/12/2007 era il 40%) del dividendo assegnato se partecipazione qualificata.
Se la partecipazione non è qualificata si applica, anche dopo il 31/12/2007, ancora la ritenuta secca del 12,5% (20% dal 2012).
Scrittura contabile:
a) 30/4/2012 data di approvazione bilancio
Utile dell’esercizio (o esercizi presedenti o riserve di utili)   a             diversi
                                       a riserva legale
                                       a soci c/dividendi
b) soci c/dividendi                      a                          banca c/c
ADEMPIMENTI PER LA S.R.L.
1) Delibera assembleare
La società deve approvare il bilancio e deliberare la distribuzione dell’utile o dei precedenti utili o delle riserve dopo aver dedotto la quota per la riserva legale. 
Inoltre, occorre sempre verificare che l’ammontare delle riserve, che residua dalla distribuzione, supera il costo non ancora ammortizzato dei beni immateriali iscritti in bilancio (art. 2426 n. 5 c.c.) in caso contrario non si può procedere alla distribuzione.
2) Registrazione verbale assemblea
Il verbale di assemblea di approvazione del bilancio che prevede la distribuzione di utili ai Soci deve essere registrato all'Ufficio del Registro, ai sensi dell'articolo 4, lettera d, tariffa parte prima del D.P.R. 131/1986, e della Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 174/E del 22/11/2000, confermata da un parere della Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia del 12/7/05.
Nel caso in cui l'Ufficio del Registro non rilascia in tempo utile il verbale registrato, il legale rappresentante deve allegare: 
- una dichiarazione firmata digitalmente, indicando la data e l'Ufficio presso il quale si è richiesta la registrazione oppure 
- allegare la copia della ricevuta di presentazione sottoposta a scansione ottica. 
La registrazione avviene a mezzo di Modello F23; si effettua il pagamento dell’imposta fissa di registro con codice 109T (euro 168,00).
3) Allegare verbale registrato al deposito del bilancio
Il verbale va registrato anche perché in sede di deposito bilancio devono essere indicati gli estremi di tale registrazione essendoci stata distribuzione di utili (R.M. n. 174/E del 22.11.2000).
4) Certificazione degli utili
La società entro il 28 febbraio dell’anno successivo al pagamento dei dividendi deve rilasciare ai soci il modello per la Certificazione relativa agli Utili ed altri Proventi Equiparati Corrisposti. 
Esso deve essere utilizzato per l'attestazione degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti a decorrere dal 1 gennaio 2007 (provvedimento del 12 novembre 2007 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 27/11/2007).
5) Compilazione modello 770
Si compila il 770 per l'indicazione della distribuzione dei dividendi.
Fonte: Studio Stara


Commenti

  1. Molto chiaro e operativo. grazie

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  2. UTILE ANCHE PER I COLLEGHI CHE NON HANNO MAI AFFRONTATO L'ARGOMENTO.
    GRAZIE !

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  3. Buongiorno
    Ho visitato il vostro blog e sono a chiedervi alcune delucidazioni.
    Sono inquadrato come dipendente in una società commerciale. Avrei
    l'intenzione insieme ad un amico, di avviare una società di servizi
    srl pur mantenendo il mio impiego come dipendente. I due mestieri non
    sono in conflitto tra loro. In questa ipotetica srl sarei socio al 50%
    Volevo chiedere se gli utili di fine anno (sperando che ce ne siano),
    al netto della tassazione d'impresa, qualora ce li dividessimo in due,
    mi saranno nuovamente tassati? Faranno cumulo con il mio imponibile
    IRPEF da lavoro dipendente?
    Grazie per potermi rispondere

    Distinti Saluti

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    1. I dividendi si dichiarano al 49,72% nel quadro RL
      L'importo sarà tassato insieme agli altri nel quadro RN, quindi l'importo incassato si cumula con gli altri redditi ai fini della tassazione.
      Cordiali saluti

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    2. Grazie
      Quindi se ho capito bene su 100.000 euro che potrei incassare come dividendo metto in dichiarazione solo 49.720 euro che andranno ad accumularsi agli altri redditi da dipendente e quindi tassati a seconda dello scaglione IRPER raggiunto.
      Ma i restanti 50.280 euro che incasso dei dividendi?

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  4. come è considerato il socio che ha una partecipazione al capitale sociale proprio del 25%?

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    1. La partecipazione qualificata in una società di capitale è tale quando rappresenta una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (5% in caso di partecipazioni in società quotate).
      La partecipazione NON qualificata invece, è quella con una percentuale pari o inferiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (2% in caso di partecipazioni in società quotate).

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  5. Molto interessante così come il resto del blog.

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