Versamento IMU solo sopra i 12 euro

Mancano ancora poche ore per effettuare il versamento dell’acconto, che scadrà lunedì 18 giugno
È ormai prossima la scadenza, fissata al 18 giugno 2012 (in quanto il 16 è sabato), per il versamento della prima rata della nuova imposta municipale propria (IMU).
Sono ancora molti i dubbi che affliggono contribuenti e professionisti in merito alla corretta applicazione dell’imposta; tra i tanti, il nodo dei terreni incolti posseduti da soggetti diversi da quelli agricoli, oppure quello dei cosiddetti “orticelli” che ha diviso la dottrina.
Senza addentrarci nell’analisi di tali problematiche, sulle quali è stato scritto negli ultimi mesi, può essere utile riepilogare come deve essere versata l’imposta.
Innanzitutto, ricordiamo che l’IMU deve essere versata solo se il suo ammontare complessivo risulta superiore all’importo stabilito dal Comune, nel rispetto dei principi di cui all’art. 25 della L. 27 dicembre 2002 n. 289 (recante “pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare”). Qualora il Comune non vi abbia provveduto, si applica la disciplina prevista dall’art. 25 comma 4 della L. 289/2002, che stabilisce in 12 euro l’importo minimo dell’imposta complessivamente dovuta, al di sotto del quale l’IMU non è dovuta.
Per sapere se si è tenuti o meno al versamento, considerato che la misura minima pari a 12 euro è riferita all’importo “dell’imposta complessivamente dovuta” e sebbene non vi siano chiarimenti specifici in merito, si ritiene debbano essere sommate sia la quota destinata allo Stato sia la quota di competenza del Comune. Così, ad esempio, per un terreno agricolo il contribuente sarà tenuto a versare 7 euro al Comune e 7 euro allo Stato.
Si ricorda, inoltre, che nel caso in cui non sia dovuta alcuna imposta (ad esempio, se per l’abitazione principale l’IMU si riduce a zero per effetto della detrazione di 200 euro) non è necessario compilare e presentare il modello F24.
Per il versamento dell’IMU, l’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro:
- per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi;
- per eccesso, se la frazione è superiore a 49 centesimi.
Al riguardo, la circ. Min. Economia e Finanze 18 maggio 2012 n. 3/DF (§ 10.1) ha chiarito che l’arrotondamento, nel modello F24, deve essere operato con riferimento non già all’importo complessivo da pagare, bensì a quello relativo all’imposta evidenziata in ciascun rigo, atteso che per ogni tipologia di immobile, cui corrisponde un distinto codice tributo, occorre compilarne uno.
Modalità di pagamento dell’imposta
I versamenti dell’IMU devono essere effettuati mediante il modello F24 “Ordinario”; in alternativa, è possibile utilizzare il nuovo modello F24 “Semplificato” (si vedano gli Esempi di compilazione del modello F24 “Ordinario” e “Semplificato”). Per l’acconto relativo al 2012, in scadenza lunedì prossimo, l’unica modalità di versamento ammessa sarà questa.
Per i contribuenti non residenti, il comunicato ministeriale n. 68 del 31 maggio 2012 ha precisato che, nel caso non sia possibile, dall’estero, provvedere al versamento mediante il modello F24, è consentito versare l’imposta con altre modalità:
- per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono contattare direttamente l’ente locale beneficiario per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale accreditare l’importo dovuto;
- per la quota riservata allo Stato, invece, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.
Fonte: Eutekne autore Arianna ZENI

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