Beni ai soci: doppia tassazione da evitare

E’ allo studio dell’Amministrazione Finanziaria un documento di prassi che chiarisca uno dei punti più spinosi della disciplina della concessione dei beni ai soci, introdotta con la c.d. Manovra di Ferragosto (D.L. 138/2011) e già recentemente affrontata dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 24/E/2012.
Il problema – Dal 2012 la concessione da parte delle imprese (società e ditte individuali) dei propri beni aziendali ai soci e ai familiari a un corrispettivo inferiore al valore di mercato comporta una doppia tassazione: per l'azienda indeducibilità dei costi e per il soggetto utilizzatore la tassazione come reddito diverso della differenza tra canone pagato e valore di mercato. 
In particolare per le auto aziendali, il bene è già soggetto a un regime fiscale di indeducibilità specifica (40% del costo per gli automezzi, 80% per agenti e rappresentanti), previsto dall'art. 164 del Tuir che contempla una percentuale forfetaria di promiscuità o non inerenza del bene, considerando che i beni in questione possano essere utilizzati anche per finalità estranee all’attività d’impresa (personali o familiari). 
L’interpretazione dell’Agenzia - La circolare 24/E/2012 ha precisato che una delle due penalizzazioni (indeducibilità dei costi per la società concedente) non si applica nel caso in cui vengano concessi in godimento degli autoveicoli che rientrano nel regime di indeducibilità previsto dall'articolo 164 del Tuir. 
Il problema reale sta nell’altra penalizzazione: la nuova fattispecie di reddito diverso (art. 67 lett. h-ter) del Tuir) che scatta quando gli utilizzatori “ricevono in godimento un bene, ad un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato, a prescindere dalla circostanza che il bene sia assoggettato ad un regime di limitazione della deducibilità prevista nell'ambito del Tuir in capo al soggetto concedente”. Questo inciso della Circolare 24/E/12 comporta la doppia tassazione dell'utilizzo personale dell'auto da parte dell'imprenditore individuale o del socio dell'impresa. 
Le uniche esclusioni si hanno nei casi di utilizzo del bene da parte del lavoratore dipendente o lavoratore autonomo perché valgono le regole sui fringe benefit (rispettivamente articolo 51 c. 4 lett. a) e 54 del Tuir). Ad esempio nel caso del socio dipendente o amministratore deve esserci una delibera di assegnazione bel bene in godimento e viene riconosciuta in capo a loro un’utilità in natura pari al 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolata in base alle tariffe ACI. 
Rimaniamo, dunque, in attesa della nuova Circolare che l’Agenzia pubblicherà sul tema: verrà parificato il trattamento per soci amministratori e dipendenti rispetto agli altri soci e all'imprenditore individuale, con l'esclusione della tassazione come reddito diverso in caso di utilizzo personale della vettura? Si eliminerebbe così la doppia tassazione. 
Le novità 2013 – Si ricorda che tutto questo va visto nell’ottica della Riforma Fornero (L. 92/2012, art.4 commi 72 e 73), che dal 2013 ridurrà la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per gli automezzi dall'attuale 40% al 27,5% per i veicoli strumentali e dal 90% al 70% per le auto concesse ai dipendenti.
Fonte Fiscal focus Autore: Carla De Luca

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