Crediti verso la PA: finalmente si riscuotono!

I due decreti del 25 giugno 2012 - Lo Statuto del contribuente trova finalmente attuazione, grazie ai due Decreti (c.d. “Decreto Certificazioni” e “Decreto Compensazioni”) del 25 giugno 2012, pubblicati in G.U. al n. 152 del 2 luglio 2012. 

Il contribuente che è titolare di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili verso la PA può decidere di compensare il proprio credito con i debiti iscritti a ruolo o di chiederne semplicemente il recupero entro i 12 mesi successivi alla richiesta. 
Una norma che comporta un iter procedimentale un po’ macchinoso, ma che tenta dopo anni di stasi di riattivare la capacità del Fisco di rifondere il cittadino e non solo di riscuotere i tributi. 
In particolare, i due decreti ministeriali disciplinano le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute da parte di Regioni, Enti locali ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, e le modalità di compensazione dei crediti con le somme dovute a seguito d’iscrizione a ruolo
Pagamento dei debiti a ruolo con compensazione
L’art. 1 del Decreto “Compensazioni” nell’attuare quanto previsto dall’art. 31, co. 1-bis, del D.L. n. 78/2010, prevede la possibilità di compensare i crediti che sono non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, quindi oggetto tempestivamente di atti interruttivi della prescrizione, qualora risalenti nel tempo; certi e, dunque, non oggetto di controversie tributarie; determinati nell’ammontare; esigibili e, dunque, con termine di pagamento ormai scaduto. 
Formano potenzialmente oggetto di compensazione i crediti maturati nei confronti di Regioni, Enti locali, ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale (es. aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale, gli istituti zoo-profilattici di cui al D.Lgs. n. 270/93) che non risultino commissariati ovvero sottoposti a piani di rientro del deficit sanitario. 
La norma consente la compensazione per il pagamento totale o parziale delle somme dovute per cartelle di pagamento; avvisi di accertamento “esecutivi” di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78/10, tributi erariali, tributi regionali e locali, contributi assistenziali e previdenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. 
Tali debiti devono essere iscritti a ruolo entro il 30 aprile 2012. Da capire se è confermata l’interpretazione secondo la quale conta la data di iscrizione a ruolo e non quella della notifica dell’atto. 
Il pagamento è ammesso anche per gli oneri accessori, per gli aggi e le spese a favore dell’Agente della Riscossione ed è applicabile, inoltre, per le imposte la cui riscossione è affidata all’Agente della riscossione secondo le disposizioni di cui all’art.29 del D.L. n. 78/10. Debiti a ruolo superiori ai 1.500 euro. L’art.31 del D.L. n. 78/12, inibisce dal 1° gennaio 2011 la compensazione in presenza di debiti per imposte e relativi accessori, iscritti a ruolo e non pagati, di importo superiore a €1.500. Dunque anche solo portare sotto la soglia il debito iscritto a ruolo grazie alla compensazione è un beneficio notevole per il contribuente in precedenza sottoposto a entrambi i limiti. 
La preventiva certificazione
Per esercitare la compensazione, il titolare del credito deve acquisire la preventiva certificazione prevista dall'art.9, co.3-bis, del D.L. n.185/08, presentarla all’Agente della riscossione competente, per il pagamento totale o parziale delle somme dovute. L’Agente della riscossione trattiene l’originale della certificazione, ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede, entro i tre giorni lavorativi successivi alla verifica dell’esistenza e validità di tale certificazione utilizzando la PEC, ove possibile, la piattaforma elettronica di prossima pubblicazione. 
Entro il decimo giorno successivo alla richiesta dell’Agente della riscossione, l’Amministrazione debitrice è tenuta a comunicare, con lo stesso mezzo, l’esito della verifica all’Agente della riscossione che informa il titolare del credito. 
Se la verifica del credito ha esito positivo, il debito si estingue limitatamente all’importo corrispondente al credito certificato e utilizzato in compensazione e il titolare del credito ritira l’attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del competente Agente della riscossione. 
L'ammontare del credito utilizzato in compensazione per il pagamento delle somme iscritto a ruolo viene quindi annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'Agente della riscossione. Il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione é accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione. 
L'Agente della riscossione comunica all’ente debitore e all’ente impositore entro i cinque giorni lavorativi successivi l’avvenuta compensazione. 
La Pubblica Amministrazione è tenuta a onorare il proprio debito (oggetto di certificazione e utilizzato in compensazione) entro 12 mesi dalla data di rilascio della certificazione.
Il mancato pagamento a scadenza comporta la corresponsione anche degli interessi moratori e l’obbligo per l’Agente della riscossione di dare comunicazione ai Ministeri dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze. 
Il vincolo del patto di stabilità interno
I pagamenti delle Regioni e quelli degli enti locali che derivano dalle certificazioni vanno considerati anche alla luce del patto di stabilità interno. Il certificato può essere emesso senza data, selezionando l’opzione prevista nell’apposito modello. Per i certificati ai quali non viene apposta la data, la tempistica dei pagamenti avviene in conformità con gli obiettivi di finanza pubblica e non si applica la compensazione, di cui all’art. 28-quater del D.P.R. n. 602/73. 
La cessione del credito certificato
L’art.7 del D.M. Certificazioni introduce infine la possibilità di cedere il credito, la cui bontà è stata preventivamente garantita dalla certificazione. E’ una sorta di accettazione preventiva alla successiva cessione a banche o intermediari finanziari da parte dell’Amministrazione debitrice. 
Oltre alla compensazione i crediti certificati possono, dunque, essere ceduti ad istituto di credito
Una disposizione questa che se da un lato agevola le imprese, che riescono ad ottenere anticipazioni bancarie garantite dalla cessione pro soluto dei crediti verso la Pubblica Amministrazione, dall’altro agevolano il Governo e il Paese che esce agli occhi europei come migliorato nei tempi di restituzione dei propri debiti nei confronti dei cittadini.
Fonte: Fiscal focus autore: Carla De Luca

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