Deduzione delle perdite su crediti, in chiaro gli elementi certi e precisi

Rilevanti l’entità e la scadenza del credito, nonché la prescrizione del diritto alla riscossione


Un emendamento al DL n. 83/2012 (Decreto “crescita e sviluppo”) interviene nuovamente sulla disciplina delle perdite su crediti, questa volta con riferimento ai crediti vantati verso debitori non assoggettati a procedure concorsuali e istituti assimilati.
Sinora oggetto di modifica era stata solo la disciplina delle perdite su crediti vantati verso debitori sottoposti alle suddette procedure. In particolare, anticipando in parte il contenuto della delega per la riforma fiscale, l’art. 33 comma 5 del citato DL, modificando l’art. 101 comma 5 del TUIR, ha stabilito espressamente che le perdite su crediti sono deducibili “in ogni caso” quando il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis del RD 16 marzo 1942 n. 267.
Tramite un’ulteriore modifica del menzionato art. 101, comma 5, si propone che gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita in ipotesi diverse dalle procedure concorsuali, sussistano “in ogni caso” quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento del credito stesso.
A tali fini, il credito verrebbe considerato di modesta entità quando risulta di importo non superiore a:
- 5.000 euro, per le imprese di più rilevante dimensione di cui all’articolo 27 comma 10 del DL 185/2008;
- 2.500 euro, per le altre imprese.
In base alla disposizione da ultimo richiamata, si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d’affari o ricavi non inferiori a una determinata soglia, fissata:
- a 300.000.000 di euro, fino al 2009;
- a 200.000.000 di euro, per il 2010;
- a 150.000.000 di euro, dal 2011.
Inoltre, gli elementi certi e precisi dovrebbero sussistere quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.
Un’ipotesi specifica riguarda i soggetti IAS compliant
Con riferimento ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, gli elementi certi e precisi dovrebbero aversi in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.
Se la disposizione non subirà ulteriori modifiche nell’iter di conversione in legge, le perdite su crediti relativi a debitori non assoggettati a procedure concorsuali o istituti assimilati potranno essere dedotte nell’esercizio in cui si manifesteranno le suddette condizioni.
Così come nell’ipotesi degli accordi di ristrutturazione dei debiti, anche in questo caso pare possibile intravedere un’anticipazione del disegno di legge per la revisione del sistema fiscale. In particolare, all’art. 12 della bozza è stabilito che, per ridurre le incertezze nella determinazione del reddito, il Governo debba prevedere, tra l’altro, l’introduzione di criteri chiari per determinare il momento di realizzo delle perdite su crediti.
In tale ottica, l’emendamento in esame rappresenta un primo passo, atteso che, fino ad oggi, sull’esatta portata della locuzione “elementi certi e precisi” si sono registrate posizioni parzialmente divergenti tra Amministrazione finanziaria (ancorata ad un’impostazione estremamente restrittiva), da un lato, e giurisprudenza e dottrina prevalente (orientate su tesi meno rigide quanto ad oneri probatori), dall’altro (si veda “Deducibilità delle perdite su crediti tra certezza e precisione” del 31 gennaio 2011).
Peraltro, la modifica proposta non sembra esaurire tutte le fattispecie idonee ad individuare la definitività della perdita e la conseguente deducibilità. Per i casi non espressamente disciplinati, occorrerebbe continuare a riferirsi ai criteri elaborati nel corso degli anni dalla prassi, dalla giurisprudenza e dalla dottrina.
Fonte: Eutekne  autore Luca FORNERO    

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