Il Decreto «crescita e sviluppo» cambia di nuovo le regole per le partite IVA

Un emendamento approvato dalle Commisioni Finanze e Attività produttive della Camera allenta i tempi per le verifiche sulle «false partite IVA»
Entrano in vigore oggi le misure contenute nella L. n. 92/2012, di riforma del mercato del lavoro, ma alcune di esse potrebbero ancora cambiare.
Nella seduta di ieri, infatti, le Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera hanno approvato un emendamento al Ddl. C. 5312, di conversione del DL n. 83/2012 (Decreto “crescita e sviluppo”), presentato dai relatori Raffaele Vignali (Pdl) e Alberto Fluvi (Pd), che interviene sulla recente riforma, recependo l’accordo raggiunto, giovedì scorso, tra il Ministro del Lavoro Elsa Fornero e i gruppi della maggioranza.
Nel dettaglio, l’emendamento introduce le modifiche in tema di lavoro aggiungendo un art. 46-bis al Ddl. di conversione del DL n. 83/2012 e intervenendo sia sulla disciplina relativa alla flessibilità, sia sugli ammortizzatori sociali.
Prima di tutto, l’emendamento “riscrive” due dei presupposti al ricorrere dei quali le prestazioni lavorative rese da titolari di partita IVA vanno considerate, salvo che sia fornita prova contraria dal committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. La durata complessiva della collaborazione con lo stesso committente deve infatti essere superiore a otto mesi, ma per due anni consecutivi, anziché nell’arco dell’arco solare come prevede attualmente la riforma; analogamente, il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, deve costituire più dell’80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi e non più di uno.
Novità in vista anche in materia di mobilità e di contributi previdenziali per gli iscritti alla Gestione separata INPS.
Con riferimento al primo aspetto, l’emendamento approvato ieri proroga a tutto il 2014 la mobilità con le attuali regole.
Per ciò che concerne, invece, gli iscritti alla Gestione separata INPS, di cui all’art. 2, comma 26 della L. n. 335/95, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche viene ri-stabilita al 27% per l’anno 2013 e al 28% per il 2014, mentre, con effetto dal 1° gennaio 2008, per i rimanenti iscritti alla predetta gestione, le medesime aliquote vengono ridefinite in misura pari al 20% per il 2013, al 21% per il 2014, al 22% per il 2015 e al 24% a decorrere dal 2016.
Inoltre, in relazione al trattamento straordinario d’integrazione salariale (ex art. 3, comma 1 della L. n. 223/91), in base all’emendamento, esso viene concesso, con decreto del Ministro del Lavoro, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa o di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del Lavoro.
Dal 2016, viene poi abrogato l’art. 3 della citata legge, che stabilisce che, quando non è possibile la continuazione dell’attività, anche tramite cessione dell’azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possono essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità i lavoratori eccedenti.
Ancora, i contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali che prevedono il ricorso agli ammortizzatori sociali devono essere depositati presso il Ministero del Lavoro, secondo modalità indicate con decreto direttoriale. Dalla disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per ciò che concerne, infine, i criteri di computo della quota di riserva, agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili nemmeno i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi.
E, se è slittata a oggi la discussione, sempre da parte delle Commissioni Finanze e Attività produttive, su un emendamento sulla ricostruzione in Abruzzo e per l’istituzione di una struttura permanente per affrontare eventuali futuri post-terremoto, ieri è stato dato il via libera sia all’art. del Ddl. di conversione del DL n. 83/2012 che assegna fondi per 79 milioni per la ricostruzione o la messa in sicurezza dei capannoni industriali delle zone di Emilia, Veneto e Lombardia colpite dal sisma, sia alla misura che dispone l’innalzamento della detrazione IRPEF, per le spese documentate, sostenute per determinati interventi di recupero edilizio dalla data di entrata in vigore e fino al 30 giugno 2013, dal 36 al 50%. Anche l’ammontare massimo delle spese rilevanti è incrementato da 48.000 a 96.000 euro.
Fonte: Eutekne autore Michela DAMASCO    

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