L’Agenzia estende l’ambito di applicazione dei beni in godimento

Con la Circolare 24/E del 15 giugno 2012, in materia di beni concessi in godimento a soci o familiari, l’Agenzia delle Entrate ha esteso l’ambito oggettivo del nuovo adempimento relativo alla comunicazione dei beni in godimento ai soci. 

La norma - L'articolo 2, commi 36 terdecies e seguenti, del D.L. 138/2011 ha introdotto una nuova indeducibilità dal reddito di impresa dei costi dei beni concessi in godimento ai soci o familiari per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato e una nuova fattispecie di reddito diverso per i soci-utilizzatori, pari alla differenza tra il valore normale e il corrispettivo pagato all'impresa. 
Se questo è il perimetro impositivo previsto dalla norma, la Circolare ha detto ben di più. 
L’estensione dell’ambito soggettivo - Per ciò che concerne l'ambito soggettivo, l'Agenzia sostiene che rientri nell'ambito di applicazione della norma anche l'imprenditore individuale che utilizza beni della sua impresa commerciale, nella sfera privata. Si pensi all’auto intestata alla ditta individuale utilizzata la domenica dal titolare. 
La norma considera, invece, soggetti alla disposizione del D.L. 138/2011 solamente i familiari dell'imprenditore (o eventualmente dei soci) e non lo stesso imprenditore. 
L’estensione dell’ambito oggettivo – Nella Circolare non vengono esclusi i beni a deducibilità limitata (eccetto quelli di valore inferiore a 3.000 euro) e rientrano dunque tra quelli che se dati in godimento a un corrispettivo inferiore a quello di mercato, possono generare un reddito diverso, mentre è pacifico che l’indeducibilità assoluta dei costi non si applica, in quanto si tratta di una fattispecie già regolata dall'articolo 164 del Tuir. 
Caso della ditta individuale - Dunque un imprenditore individuale che utilizza l'autovettura aziendale anche nei giorni festivi o in generale per uso personale continua a dedurre solo il 40% (80% per gli agenti di commercio) dei costi di impiego ma d’altro canto tassa come reddito diverso il valore di mercato dell'uso personale dell’auto. 
Ciò significa andare a tassare due volte una stessa componente negativa d’impresa: se il costo per l’impiego del mezzo è già considerato indeducibile al 60% per presunzione di utilizzo promiscuo dello stesso, tassare come reddito diverso il valore di mercato di utilizzo del bene, significa duplicare l’imposta. 
Se l’intento antielusivo della norma è certamente apprezzabile, è vero anche che essa stessa non fa alcun richiamo al caso del titolare della ditta individuale, come invece fa la Circolare n.24/E. 
Certamente lo scopo antielusivo potrebbe essere bypassato nella situazione in cui la norma colpisse l'uso dell'auto da parte della moglie o del figlio dell'imprenditore, lasciando invece immune l'utilizzo diretto da parte del titolare, extraziendale. 
Il titolare potrebbe, infatti, assegnarsi l'auto in uso personale e subconcederla come privato a moglie e figlio.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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