Nuovi minimi che accedono nel 2012 al regime di vantaggio: l’opzione scade il 30 luglio

Entro il 30 luglio bisogna esercitare l’opzione per entrare nel nuovo regime dei minimi o regime di vantaggio.Il termine scaturisce dalla circolare n. 17 del 30 maggio 2012 che consente di esercitare l’opzione entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione. Il termine scadrebbe il 29 luglio ma essendo domenica slitta a lunedi 30.
In questa calda e afosa estate, piena di scadenze e pagamenti si puo’ rischiare di dimenticare un importante adempimento per i nuovi minimi che hanno iniziato l’attività nel 2012 e anche per quelli che avevano optato per il forfettino e che decidono dal 1 gennaio del 2012 di transitare nel nuovo regime dei minimi detto anche regime di vantaggio.
L’obbligo scaturisce dalla Circolare n. 17 del 30 maggio che a proposito degli “ Adempimenti per accedere al regime fiscale di vantaggio” stabilisce che in considerazione delle incertezze applicative inevitabilmente connesse alle rilevanti novità introdotte dall’art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2012 e abbiano già aperto la partita Iva senza effettuare alcuna comunicazione, possono presentare la dichiarazione di variazione dati entro sessanta giorni dall’emanazione della circolare, senza incorrere in alcuna sanzione per il ritardo.
I casi presi in esame sono i seguenti:
Soggetti che iniziano l’attività dal 1° gennaio 2012.
Questi contribuenti che hanno i requisiti per accedere al regime di vantaggio hanno l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività modello AA9/11,
barrando nel “quadro B” la casella denominata Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile elavoratori in mobilità previsto dall’art.27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011, n.98 inserita nel modello approvato il 18 maggio 2012.
Per chi tutta nel vecchio modello ha barrato la casella relativa al “Regime per i contribuenti minimi previsto dall’art. 1, comma 96 e seguenti, della L. 24 dicembre 2007, n. 244” la scelta viene interpretata come intenzione di adesione al nuovo regime fiscale di vantaggio.
Se il contribuente ha emesso le fatture sbagliando puo’ rettificare sempre entro il 30 luglio con l’emissione di note di variazione.
Soggetti che hanno aperto la partita IVA prima del 2012 ma successivamente al 31 dicembre 2007
Anche tali soggetti se hanno i requisiti per accedere al nuovo regime di vantaggio hanno la possibilità di transitare nel nuovo revocando l’opzione a tuo tempo effettuata e barrando la nuova casella. L’Agenzia precisa che comunque se si comunica di voler entrare nel nuovo regime di vantaggio la revoca sarà disposta automaticamente!!
Fonte: Fisco e Tasse

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