Per gli interventi di recupero edilizio, bonus subito al 50%

Detrazione più alta per le spese sostenute dallo scorso 26 giugno, quando è entrato in vigore il DL 83/2012, al 30 giugno 2013, nel limite di 96.000 euro
Affinché le novità introdotte dal DL 83/2012, cosiddetto Decreto “crescita e sviluppo”, diventino definitive, dovranno essere confermate dalla legge di conversione che dovrà essere approvata entro il prossimo 25 agosto.
In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi volti al recupero edilizio, si ricorda che l’inserimento del nuovo art. 16-bis del TUIR ad opera del DL 201/2011 (art. 4 del DL 201/2011, conv. L. 214/2011), ha determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il “passaggio a regime” dell’agevolazione in commento.
L’art. 11, comma 1 del decreto ha stabilito che, per le spese documentate relative agli interventi di cui all’art. 16-bis comma 1 del TUIR, sostenute dal 26 giugno 2012 e fino al 30 giugno 2013, la detrazione IRPEF del 36% spettante in relazione alle spese sostenute per determinati interventi di recupero edilizio è elevata al 50%.
Anche l’ammontare massimo delle spese rilevanti è incrementato da 48.000 euro a 96.000 euro.
In altre parole, con riferimento al momento di sostenimento delle spese (rileva la data del bonifico, in quanto per le persone fisiche vige il principio di cassa), l’agevolazione sarà pari al:
-  36% per le spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite massimo di spesa di 48.000 euro;
-  50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 nel limite massimo di spesa di 96.000 euro;
-  36% per le spese sostenute dal 1° luglio 2013 nel limite massimo di spesa di 48.000 euro (salvo proroghe o eventuali modifiche normative).
La novità ha riguardato soltanto le spese relative “agli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1” del TUIR.
Pertanto, le altre disposizioni contenute nel citato articolo non hanno subito modificazioni. È il caso, ad esempio, della detrazione IRPEF prevista in caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, tramite interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (art. 16-bis, comma 3 del TUIR).
Anche tutte la altre disposizioni dell’art. 16-bis rimangono invariate. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012, la detrazione deve essere ripartita obbligatoriamente in 10 quote annuali di pari importo da scomputare dall’imposta lorda e a decorrere dalla stessa data non è più possibile beneficiare della facoltà di ripartire la detrazione entro un orizzonte temporale meno esteso di 10 anni come era, invece, consentito per gli “over 75 e 80” con riferimento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2011.
L’agevolazione (al 50% dal 26 giugno 2012) si applica alle spese per manutenzioni straordinarie, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singole unità residenziali di qualsiasi categoria catastale (anche rurali) e sulle loro pertinenze. Si applica anche alle stesse tipologie di spese, oltre che a quelle di manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali.
Altri interventi agevolabili riguardano la ricostruzione ed il ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi, l’eliminazione delle barriere architettoniche (ad esempio, realizzazione di ascensori o montacarichi), la realizzazione di opere finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi ed alla cablatura degli edifici (ad esempio, antenne collettive, reti via cavo, accesso a servizi telematici, e così via), la realizzazione di opere per contenere l’inquinamento acustico e per la messa in sicurezza statica degli edifici (misure antisismiche), nonché interventi di bonifica dell’amianto e per evitare infortuni domestici.
La detrazione del 36-50% compete anche in relazione alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici (con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia) e per la costruzione o l’acquisto di autorimesse o posti auto pertinenziali a unità immobiliari residenziali.
Limite di 96.000 euro anche per gli interventi già iniziati al 26 giugno
Con riferimento al limite massimo di spesa, che da 48.000 è stato portato a 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012, rimane da chiarire (e sul punto si attendono delle comunicazioni ufficiali) quale limite occorra considerare nel caso di interventi iniziati prima di tale data.
Così, ad esempio, sarebbe possibile che, per dei lavori su di una singola unità immobiliare iniziati nel 2011, siano state sostenute, sino al 25 giugno 2012, spese per 45.000 euro. In questo caso, ci si potrebbe aspettare che per lo stesso intervento possano essere agevolati, tra l’altro con un bonus del 50% anziché del 36%, ulteriori 51.000 euro (96.000-45.000) se sostenuti entro il 30 giugno 2013 (è evidente che le interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate potrebbero differire da questa).
Fonte: Eutekne autore Arianna ZENI    

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