Per le perdite su crediti, elementi certi e precisi a individuazione automatica

Un emendamento al Decreto «crescita e sviluppo» introduce alcune novità in materia, con effetto già dal periodo d’imposta 2012

Un emendamento al DL n. 83/2012 (Decreto “crescita e sviluppo”) introduce significative novità in tema di deducibilità delle perdite su crediti. In particolare, sono introdotte norme forfetarie “automatiche” di individuazione degli elementi certi e precisi richiesti dall’art. 101, comma 5, del TUIR per la deducibilità delle perdite. Si tratta di previsioni innovative apprezzabili nel contesto economico attuale e che introducono elementi di certezza ed economicità nell’applicazione del regime fiscale in argomento.
In primo luogo, è stabilito che gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso qualora il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.
In sostanza, è introdotta una soglia minima, differenziata a seconda delle dimensioni dell’impresa, al di sotto della quale l’entità del credito non giustifica economicamente l’attività di recupero da parte del creditore e le relative azioni esecutive. Si tratta della “forfetizzazione” della prassi amministrativa, secondo la quale, in caso di crediti di modesto valore, si può prescindere dalla ricerca di rigorose prove formali, nella considerazione che la lieve entità dei crediti può consigliare le aziende a non intraprendere azioni di recupero che comporterebbero il sostenimento di ulteriori oneri (risoluzioni n. 9/124 del 6 agosto 1976 e n. 189 del 17 settembre 1970).
Le imprese di rilevante dimensione sono quelle di cui all’articolo 27, comma 10, del DL n. 185/2009 (che conseguono un volume di affari o ricavi non inferiore a 150 milioni di euro).
La nuova previsione stabilisce, altresì, che gli elementi certi e precisi sussistono anche quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Pertanto, decorsi i termini per la prescrizione del credito in base alle norme civilistiche la deducibilità della perdita è “automatica”.
Infine, è stabilito che, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, gli elementi certi e precisi sussistono anche in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi. Avevamo osservato in un precedente intervento (si veda “Dalla delega fiscale, criteri più chiari per la deducibilità delle perdite su crediti” del 10 luglio 2012) che, nelle ipotesi di realizzo del credito – e, in particolare, delle cessioni pro soluto a soggetti non appartenenti al gruppo e localizzati in Paesi white list – logica vorrebbe che gli elementi certi e precisi si configurassero in modo automatico, in quanto una cessione per un corrispettivo inferiore al valore nominale determina un componente negativo “definitivo” con stralcio del credito dal patrimonio del creditore che ne perde la titolarità. E avevamo anche evidenziato che tale soluzione doveva riconoscersi anche nelle ipotesi di cancellazione (write-offs) dei crediti da parte dei soggetti IAS-adopter operate in dipendenza di eventi estintivi dell’attività finanziaria oggetto di valutazione, che danno luogo a rettifiche di valore in bilancio in base allo IAS 39, secondo cui si è in presenza di eventi estintivi quando, ad esempio, i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito scadono. Il Legislatore, con riguardo ai soggetti IAS, interviene nel senso prospettato nel precedente intervento su questo quotidiano.
Dovrebbe valere lo stesso principio anche per i soggetti non IAS
Il passo successivo dovrebbe, a questo punto, essere quello di prevedere una disposizione che vada nella stessa direzione anche per i soggetti non IAS e che consenta loro di dedurre la perdita su crediti senza dimostrazione degli elementi certi e precisi, laddove si verifichino il realizzo del credito e il trasferimento dei rischi e benefici al cessionario; è il caso, ad esempio, della cessione pro soluto. Non si vede, infatti, perché il principio debba valere solo per i soggetti IAS-adopter e non anche per le imprese che redigono il bilancio secondo gli standard tradizionali. A meno che, in via interpretativa, l’Agenzia delle Entrate non affermi la stessa conclusione.
Le novità introdotte hanno efficacia immediata e producono effetti, quindi, già per il periodo 2012. Si tratta di previsioni che non si configurano come norme di “interpretazione autentica” e, dunque, non dovrebbero avere riflessi sulle contestazioni già effettuate dal Fisco e sugli eventuali accertamenti già emessi, che dovrebbero continuare il loro iter ordinario.
Fonte: Eutekne autore Luca MIELE    

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