Perdita sistematica senza beni «di comodo», niente reddito minimo

Si pone con una certa frequenza la questione relativa all’applicabilità o meno della disciplina delle “società in perdita sistematica” alle società che non hanno nel proprio attivo alcuno dei beni considerati dall’art. 30, comma 1, della L. 724/94 (partecipazioni e crediti finanziari, immobili e navi, altre immobilizzazioni). È un caso che si verifica, ad esempio, qualora tutti i beni dell’attivo siano iscritti tra l’attivo circolante.
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2012 non ha menzionato tale situazione tra le cause di disapplicazione automatica della suddetta disciplina. Tuttavia, è bene riprendere un passo delle istruzioni al quadro RF del modello UNICO 2012 SC, che contemplano già la normativa in esame, in quanto alcune società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare vi sono soggette per la prima volta nel periodo d’imposta 2011/2012 e sono tenute ad utilizzare UNICO 2012 per la dichiarazione dei relativi redditi (es. società con periodo d’imposta che chiude al 30 settembre, relativamente alle risultanze del periodo 1° ottobre 2011 – 30 settembre 2012). Proprio per questo motivo, non è presente il passo che si va a menzionare nel modello UNICO 2012 SP, in quanto vi è una presunzione di coincidenza del periodo d’imposta delle società di persone con l’anno solare.
Le istruzioni a UNICO 2012 SC (pagine 41-42) affermano che le suddette società devono barrare la casella “Società in perdita sistematica” (rigo RF74, campo 2) se in perdita nei tre periodi d’imposta precedenti (o in perdita per due e con un reddito inferiore al minimo nel rimanente). In questi casi, esse sono tenute a compilare le colonne relative alla determinazione del reddito minimo “sempre che la casella «Casi particolari» di rigo RF74 non sia stata compilata”.
La casella “Casi particolari” deve essere compilata:
- se la società non ha beni “di comodo” nel periodo d’imposta per il quale si presenta la dichiarazione e nei due precedenti (nel qual caso non si determinano né i ricavi minimi, né il reddito minimo);
- se la società non ha beni “di comodo” nel periodo d’imposta (nel qual caso si determinano i ricavi minimi, ma non il reddito minimo).
Dalle istruzioni si evince, quindi, che se la casella “Casi particolari” viene barrata (anche in conseguenza dell’assenza dei beni “di comodo” nel solo esercizio per il quale si presenta la dichiarazione), ciò comporterebbe anche l’assenza di obblighi di determinazione del reddito minimo.
Si tratta di un’impostazione che ha la sua logica, in quanto, in assenza dei suddetti beni, manca la base per determinare il reddito minimo medesimo.
Credito IVA limitato per la compensazione, ma mai “perso”
Non sussistono, invece, chiarimenti sui riflessi in materia di IVA e di IRAP della situazione in commento. Secondo la formulazione prevista dall’art. 2, comma 36-decies del DL 138/2011 (per cui i soggetti che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi “sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d’imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30” della L. 724/94), tali società dovrebbero vedersi imputata la base imponibile IRAP minima prevista dal comma 3-bis dell’art. 30 (non essendovi un reddito minimo, essa sarebbe rappresentata dall’ammontare del costo del lavoro e degli oneri assimilati, unitamente agli interessi passivi) e dovrebbero soggiacere alle limitazioni al riporto del credito IVA.
Sul punto, è stato ipotizzato (si veda “Società di comodo senza risposte sul blocco del credito IVA” del 14 aprile 2012) che alle società in perdita sistematica sarebbe preclusa la compensazione “orizzontale” del credito, che invece non sarebbe mai da “abbandonare” se la condizione di non operatività si verifica per tre periodi d’imposta consecutivi.
Fonte: Eutekne autore Gianluca ODETTO

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