Possibile il ravvedimento in più «tranches», prima e dopo i 30 giorni

Ove i versamenti siano effettuati in parte entro 30 giorni e in parte dopo, ma comunque entro l’anno, il ravvedimento non può essere disconosciuto
Il ravvedimento operoso può essere effettuato anche in più tranches, e ciò è confermato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 67 del 2011. In tale sede, era stato specificato che il contribuente può versare in più momenti gli importi, sempre che questi vengano pagati entro i termini per il ravvedimento, corrispondendo le sanzioni e gli interessi commisurati alla frazione di debito d’imposta versato tardivamente, a seconda del momento in cui il ravvedimento parziale viene effettuato. Allo stesso modo, se tra un versamento e l’altro inizia la verifica fiscale, il ravvedimento non può perfezionarsi, se non limitatamente alla quota versata anteriormente al sopravvenire della causa ostativa.
Ciò che la risoluzione ha inteso sottolineare è l’erroneità della tesi secondo cui, con il versamento della “prima rata”, si potrebbe ritenere perfezionato il ravvedimento, visto che ciò deve essere previsto dal Legislatore, e nel ravvedimento operoso, dal punto di vista tecnico, non è contemplato alcun pagamento rateale.
La C.T. Reg. di Milano, con la sentenza del 25 maggio scorso, sezione 13, n. 59, si è pronunciata su un aspetto “contiguo” a quelli esaminati nella risoluzione richiamata: il ravvedimento posto in essere in parte entro trenta giorni dalla commissione della violazione in parte successivamente.
Ora, è noto come l’art. 13 del DLgs. 472/97  preveda due forme di ravvedimento:
- uno “breve”, mediante il quale è possibile sanare gli omessi versamenti entro trenta giorni dalla commissione della violazione, fruendo della riduzione delle sanzioni a un decimo del minimo;
- uno “lungo”, ove le violazioni (sia relative agli omessi versamenti sia concernenti, ad esempio, le infedeltà dichiarative) possono essere sanate entro il termine per l’invio della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa, fruendo della riduzione delle sanzioni a un ottavo del minimo.
Nel caso esaminato dai giudici, il ravvedimento è stato disconosciuto per la parte eseguita oltre i trenta giorni, con susseguente notifica della cartella di pagamento con le sanzioni piene.
Principio implicitamente riconosciuto dall’Amministrazione finanziaria
I giudici, invece, hanno ritenuto corretta la condotta del contribuente, proprio sulla base del fatto che la normativa attuale contempla due forme di ravvedimento, la “breve” e la “lunga”.
Così, se il contribuente versa le somme derivanti dal ravvedimento in più volte, non ha rilievo il fatto che vengano “sforati” i trenta giorni, a patto che l’ultimo versamento avvenga entro l’anno, o meglio, per usare la terminologia del Legislatore, “entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore”.
Ovviamente, è necessario che, per la porzione di violazione sanata oltre i trenta giorni, la riduzione delle sanzioni non venga computata in base ad un decimo del minimo, ma in base ad un ottavo del minimo, in ottemperanza a quanto imposto dall’art. 13 del DLgs. 472/97.
Vi è da dire che il principio enunciato trova ora applicazione anche nel “ravvedimento sprint”: così, se per ipotesi il contribuente versasse le imposte in parte entro i quindici giorni in parte successivamente, per la parte di violazione sanata entro i 15 giorni occorre computare la riduzione delle sanzioni di un decimo derivante dal ravvedimento operoso, tenendo altresì in considerazione la riduzione ad un quindicesimo per giorno di ritardo, in ottemperanza all’art. 13 del DLgs. 471/97 post DL 98/2011.
Fonte: Eutekne autore Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO 

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