Regime premiale troppo «ristretto» per i soggetti congrui e coerenti

Sarebbe opportuno ampliare il regime premiale anche ai soggetti che motivano in modo valido e completo l’erronea posizione di incoerenza
Il periodo d’imposta 2011, oggetto di dichiarazione nel modello UNICO 2012, è il primo anno di applicazione del nuovo regime premiale per i soggetti congrui e coerenti alle risultanze degli studi di settore, introdotto dall’art. 10, commi 9 e 10, del DL n. 201/2011. Come noto, tali disposizioni prevedono che ai soggetti congrui e coerenti si rendano applicabili i seguenti “premi”:
- preclusione dagli accertamenti analitico-induttivi, sia ai fini delle imposte sui redditi (art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 600/73), sia ai fini IVA (art. 54, comma 2, ultimo periodo, del DPR 633/72);
- riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, e anche in tal caso sia ai fini delle imposte sui redditi, sia in ambito IVA (ad eccezione delle fattispecie in cui sussista una violazione penale che comporti l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.c.);
- l’accertamento sintetico, di cui all’art. 38 del DPR 600/73, è ammesso a condizione che il reddito accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (in luogo di un quinto).
In merito alla possibilità di fruire dei suddetti effetti premiali, è bene evidenziare che il comma 10, lett. a), dell’art. 10 in questione richiede che siano assolti regolarmente gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e, soprattutto, che gli stessi dati siano indicati in modo fedele, così da impedire che il raggiungimento della congruità a seguito del “taroccamento” dei dati possa attribuire dei vantaggi così importanti quali sono quelli elencato in precedenza. Lo stesso comma 10, lett. b), richiede altresì che la posizione del contribuente sia coerente con gli specifici indicatori previsti dagli studi di settore.
In relazione a tale ultima condizione, si stanno ponendo le maggiori criticità in sede di applicazione degli studi di settore, soprattutto alla luce dei nuovi dieci indicatori di coerenza approvati per l’anno 2011 dal DM 26 aprile 2012, applicabili a tutte le imprese e, in parte, anche agli studi di settore per le attività professionali. L’impatto di tali nuovi indicatori, infatti, si sta rivelando non del tutto “neutro”, in quanto è abbastanza facile riscontrare posizioni di incoerenza per uno o più indicatori, con la conseguenza di vanificare anche eventuali sforzi per il raggiungimento della congruità (per adeguamento) da parte di quei contribuenti che intendono fruire degli effetti premiali previsti dal comma 9 dell’art. 10 del DL 201/2011. In tale ambito, posto che nelle attività professionali molti degli indicatori approvati dal DM 26 aprile 2012 non risultano applicabili, si realizza una posizione di vantaggio per tali contribuenti rispetto a coloro che svolgono un’attività d’impresa, il che non appare del tutto giustificato alla luce dell’applicabilità degli effetti premiali a tutti i contribuenti congrui e coerenti.
L’art. 10 del DL n. 201/2011 è senza dubbio applicabile anche alle attività professionali, visto che si riferisce a coloro “che dichiarano, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi medesimi”. Sul punto, sarebbe opportuno consentire ai contribuenti che argomentano in modo valido e completo nel campo annotazioni degli studi le motivazioni per cui un determinato indicatore risulta (erroneamente) incoerente rispetto alla propria attività, di fruire comunque del regime premiale, altrimenti si rischia di aver introdotto una disposizione che nella realtà pratica resterebbe confinata a pochi eletti. In relazione a tale specifica problematica e più in generale sulla possibilità per i contribuenti di poter sanare i responsi negativi dei nuovi indicatori di coerenza per accedere al regime premiale di cui sopra, si sono pronunciati anche i vertici delle categorie economiche riunite sotto la sigla di ReteImprese Italia. Secondo questi ultimi infatti, in un’ottica di compliance, si dovrebbe espressamente consentire ai contribuenti che risultano incoerenti ai responsi di uno o più dei nuovi indicatori di poter riportare a coerenza tali valori ridefinendo i valori dei ricavi in termini di congruità.
Su tale specifica problematica e, più in generale, sull’impatto dei nuovi indicatori di coerenza in azione all’interno del software Gerico 2012, sono attesi i chiarimenti ufficiali dell’Agenzia all’interno della circolare esplicativa che, purtroppo, tarda ad arrivare. Si tratta di questioni aperte e attuali, senza la positiva soluzione delle quali si corre il rischio che il nuovo regime premiale per i soggetti congrui, coerenti e fedeli agli studi di settore resti circoscritto ad un club esclusivo riservato a pochi eletti. E tale rischio, come detto, sembra concretizzarsi soprattutto per le attività d’impresa, esposte maggiormente all’applicazione di tutti i dieci nuovi indicatori.
Fonte: Eutekne autore Andrea BONGI e Sandro CERATO  

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