Revisori degli enti locali: ANC critica le nuove regole per l’accesso all’elenco

L’ANC critica la rettifica fornita dal CNDCEC con l’Informativa n. 59, a pochissimi giorni dalla scadenza del 15 luglio per l’iscrizione online


A pochissimi giorni dalla scadenza del 15 luglio per l’iscrizione online all’elenco dei Revisori degli enti locali (ex DM n. 23/2012), il quadro non è ancora chiaro. In particolare, manca la certezza sui requisiti ai fini dell’accesso all’elenco da parte dei professionisti.
Lo ha denunciato, con un comunicato stampa diffuso ieri, l’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC). Nel mirino dell’Associazione, due Informative pubblicate sul tema dal CNDCEC, l’ultima delle quali (n. 59/2012) martedì scorso.
Nell’Informativa n. 28 del 30 marzo 2012, infatti, il CNDCEC aveva elencato tra i requisiti per accedere all’elenco il conseguimento – nel trennio 2009/2011 – di almeno 15 crediti formativi nelle aree C2 (“Revisione aziendale e controllo legale dei conti”), C7 (“Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche”), D1 (“Diritto Amministrativo”) e D7 (“Diritto Tributario”). Ai fini del raggiungimento della soglia dei 15 CFP, il Consiglio nazionale specificava che l’aspirante revisore poteva far valere i crediti “maturati a seguito della partecipazione alle assemblee di approvazione del bilancio dell’Ordine” o, ancora, quelli riconosciuti dall’ODCEC competente per eventuali attività particolari svolte in tema di contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria degli enti territoriali, così come previsto da regolamento dell’Ordine stesso per la formazione professionale continua.
Con l’Informativa n. 59 del 10 luglio 2012, però, il Consiglio nazionale ha rettificato quanto affermato in precedenza (si veda “Ristretto il campo dei crediti formativi utili ai revisori degli enti locali” di ieri). Di fatto, il cambio di fronte si è reso necessario a causa del disaccordo del Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno sui contenuti della precedente Informativa. Secondo il Ministero, i crediti maturati nell’ambito delle assemblee di approvazione del bilancio dell’Ordine, nonché quelli riconosciuti dagli Ordini stessi per le attività in materia di contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria, non possono concorrere al raggiungimento della soglia minima di 15 CFP per l’accesso all’elenco.
Un ulteriore passaggio aggiunto dall’Informativa n. 59 riguarda la necessità di veder riconosciuti i crediti dagli Ordini professionali o da associazioni rappresentative “per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione finanziaria degli enti territoriali”.
Secondo l’ANC, sono state così dettate in ritardo nuove regole che potrebbero discriminare una parte degli aspiranti revisori, ossia quelli che – pur preparati – non avessero ottenuto i crediti necessari, senza che gli stessi peraltro fossero contemplati prima dal Regolamento. In altri termini, spiega l’Associazione, potranno accedere al nuovo elenco solo i professionisti in possesso di crediti nelle aree C2, C7, D1, D7 attinenti a contabilità pubblica e gestione finanziaria degli enti locali.
Necessaria una proroga “adeguata” della scadenza del 15 luglio
Al momento, l’ANC intende agire su due fronti. Da un lato, partecipando al ricorso contro il provvedimento del Ministero presentato al TAR del Lazio da Ordini territoriali, associazioni di categoria e singoli commercialisti. Il ricorso si fonda su presunti vizi d’illegittimità delle norme riguardanti i requisiti necessari all’iscrizione. Dall’altro, l’Associazione chiede a gran voce che il termine del 15 luglio per l’iscrizione online subisca una proroga e che le regole precedentemente fissate, ante rettifica, possano valere almeno per il primo anno di applicazione del nuovo elenco dei revisori, restando dunque sufficiente il possesso di crediti nelle macro-aree indicate senza il riferimento alla contabilità e gestione economico-finanziaria degli enti.
Fonte: Eutekne autore Rossella QUARANTA    

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