Rimborso Iva: l'istanza entro fine mese

Necessario trasmettere telematicamente il modello TR
L’istanza per il rimborso - Il prossimo 31 luglio scade il termine per la presentazione dell’istanza per il rimborso o la compensazione del credito Iva relativo al secondo trimestre 2012. A riguardo, bisognerà utilizzare il modello Iva TR che è stato aggiornato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 marzo scorso, a seguito dell’ampliamento dei soggetti che ne hanno il diritto.
L’imposta rimborsabile – L’imposta che può essere rimborsata è costituita dall’eccedenza detraibile che matura nel trimestre non tenendo conto del credito precedente. L’importo del rimborso non concorre al limite annuo dei rimborsi erogabili in conto fiscale e delle compensazioni orizzontali. Il rimborso è subordinato alla presentazione di una garanzia. 
Alternativa al rimborso – Alternativamente al rimborso è possibile utilizzare il credito in compensazione orizzontale nel modello F24, rispettando il limite nell’anno solare di euro 516.456,90. Tale limite è elevato a un milione di euro per i subappaltatori in edilizia che hanno, nell’anno precedente, realizzato un volume d’affari per l’80% costituto da prestazioni in subappalto sottoposte al meccanismo dell’inversione contabile. 
Compensazione superiore a 5000 – L’utilizzo in compensazione del credito trimestrale si può effettuare solo dal 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza inviando telematicamente il modello F24. Il credito del secondo trimestre 2012 che supera tale soglia potrà essere compensato solo dopo il 16 agosto. Per importi inferiori a 5000 euro non vi sono i predetti vincoli. Il codice tributo da utilizzare per la compensazione relativamente al secondo trimestre è 6037. 
Le condizioni per il rimborso - Possono accedere al rimborso del credito Iva infrannuale, ai sensi dell’art. 38–bis secondo comma del D.P.R. 633/72 o alla compensazione orizzontale, i contribuenti che nel trimestre di riferimento hanno effettuato: 
- operazioni attive la cui aliquota media, maggiorata del 10%, risulta inferiore a quella media degli acquisti e delle importazioni, includendo anche le operazioni attive sottoposte al meccanismo dell'inversione contabile, ed escludendo i beni ammortizzabili;
- operazioni non imponibili, come cessioni all'esportazione, operazioni su lettera d'intento del cliente, operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali, cessioni intracomunitarie per oltre il 25% di tutte le operazioni effettuate;
- acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per importo superiore a due terzi dell'ammontare complessivo di tutti gli acquisti e le importazioni di beni e servizi imponibili;
- operazioni nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, come prestazioni di servizi relative a beni mobili materiali, trasporti di beni e prestazioni di intermediazione e relative prestazioni di servizi accessori, prestazioni di servizi di cui all'art. 19, comma 3, lettera a-bis), del D.P.R. 633/72.
Fonte: Redazione Fiscal Focus

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