Salva la deducibilità delle spese auto per trasferte

La disposizione del Ddl. lavoro, che riduce la percentuale per le auto di imprese e professionisti, non incide sui rimborsi spese in capo all’impresa


La nuova disposizione del Ddl. lavoro, approvato in via definitiva, che prevede la riduzione della percentuale di deducibilità per le auto di imprese e professionisti (si veda “Deducibilità al 27,5% per le auto aziendali” del 29 giugno 2012) non incide sul trattamento fiscale dei rimborsi spese per l’utilizzo dell’auto del dipendente o dell’amministratore che restano deducibili nei limiti fissati dall’art. 95 del TUIR.
Ciò comporterà probabilmente una rivisitazione dei calcoli di convenienza e, eventualmente, una modificazione delle prassi aziendali in ordine all’utilizzo delle autovetture.
Vale la pena di ricordare che in capo all’impresa sono deducibili, con particolari limitazioni, le spese sostenute dai dipendenti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale ove ha sede l’impresa.
Al fine di individuare la nozione di trasferta, occorre distinguere tra dipendenti e collaboratori. Per i lavoratori dipendenti, in linea generale, si ha trasferta quanto l’attività viene svolta fuori del Comune sede di lavoro (solitamente, corrispondente ad una delle sedi del datore di lavoro). Con riferimento al collaboratore, invece, in linea di principio si ha trasferta quando lo stesso è chiamato a svolgere un’attività fuori dalla sede naturale in cui è tenuto contrattualmente a svolgere le proprie funzioni.
Inoltre, nel caso in cui non sia possibile determinare contrattualmente la sede di lavoro, in virtù delle caratteristiche peculiari della prestazione svolta, occorre fare riferimento al domicilio fiscale del lavoratore.
Tanto premesso, nel caso in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare, per una specifica trasferta, un proprio automezzo o un veicolo a noleggio, le relative spese di trasporto sono deducibili, dal reddito d’impresa, per un importo massimo pari, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del TUIR, al costo della percorrenza (tariffe ACI) o alle tariffe di noleggio relativi ad automezzi di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, in caso di motore a benzina, o a 20 cavalli fiscali, se con motore diesel.
Resta fermo che, nel caso in cui vengano utilizzati autoveicoli con una potenza superiore alle suddette cilindrate, le relative spese di trasporto risulteranno deducibili solo fino a concorrenza del limite previsto per autoveicoli di potenza inferiore.
Anche se sul punto non constano chiarimenti ufficiali, il riferimento ai mezzi “di proprietà” del dipendente o collaboratore dovrebbe essere inteso in senso estensivo e dovrebbe quindi ricomprendere anche le autovetture non di proprietà del dipendente, ma che si trovano comunque nella sua disponibilità.
Si pensi, a mero titolo esemplificativo, all’autovettura di proprietà del coniuge o nella sua disponibilità, in virtù di un contratto di leasing. D’altra parte lo stesso art. 95 comma 3 consente la deduzione dei rimborsi anche per i veicoli noleggiati.
Le spese di trasporto relative ad autoveicoli di proprietà del lavoratore sono, come anticipato, deducibili per un importo non superiore al costo di percorrenza.
Per la deducibilità, costi ACI come riferimento
Tale costo viene determinato facendo riferimento alle medie dei costi delle suddette autovetture, calcolate dall’Automobile Club Italia (ACI) e pubblicate sul sito www.aci.it.
Per quanto concerne la documentazione necessaria, il Ministero delle Finanze, nella circ. 23 dicembre 97 n. 326 (§ 2.4.1), precisa che “in sede di liquidazione, l’ammontare dell’indennità è determinato avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura. Detti elementi dovranno risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro”.
Di conseguenza, il dipendente/collaboratore deve compilare apposita richiesta di rimborso spese da consegnare alla società.
D’altro canto, tra i documenti contabili della società dovrà risultare, con cadenza mensile, bimensile, semestrale o annuale (a seconda del numero di trasferte), un prospetto riassuntivo delle trasferte effettuate da dipendenti/collaboratori.
Si tratta indubbiamente di un aggravio amministrativo che, unitamente alla detrazione parziale dell’IVA, deve essere considerato al fine della valutazione della convenienza fiscale dell’opzione acquisto rispetto all’opzione rimborso delle spese.
Fonte: Eutekne autore Pamela ALBERTI  

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