Somme iscritte a ruolo pagate in ritardo, dal 1° ottobre calano gli interessi di mora

Il nuovo tasso, fissato al 4,5504% in ragione annuale da un provvedimento dell’Agenzia, tiene conto della flessione dei tassi bancari attivi
A partire dal 1° ottobre 2012, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo calano dal 5,0243% al 4,5504% in ragione annuale.
Lo ha reso noto ieri, a mezzo comunicato stampa, l’Agenzia delle Entrate, contestualmente alla pubblicazione del provvedimento direttoriale in materia, datato 17 luglio 2012.
La nuova misura tiene conto della flessione registrata nell’anno 2011 dei tassi bancari attivi.
Infatti – come ricorda il provvedimento – l’art. 30 del DPR n. 602/73 prevede che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse sanzioni pecuniarie tributarie e interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
Dopo aver interpellato la Banca d’Italia, dunque, con provvedimento del 22 giugno 2011, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, è stata fissata, con effetto dal 1° ottobre 2011, al 5,0243% in ragione annuale (si veda “Somme iscritte a ruolo pagate in ritardo, gli interessi di mora scendono al 5,0243%” del 24 giugno 2011).
Quest’anno, con nota del 12 aprile 2012, la Banca d’Italia ha stimato al 4,5504% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.
Il provvedimento dell’Agenzia ha così fissato a tale percentuale, con effetto dal 1° ottobre prossimo, la misura del tasso d’interesse da pagare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Ciò ha anche un indiretto riflesso sulla disciplina degli accertamenti esecutivi, visto che, in caso di tardivo pagamento delle somme, anche nel suddetto caso sono dovuti gli interessi di mora.
Fonte : Eutekne

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