Studi di settore: arriva la circolare dell’Agenzia

Nuovi indicatori di coerenza, correttivi anticrisi e novità nella modulistica: tutto nella circolare n. 30
Premessa – L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la consueta circolare con cui fornisce chiarimenti in ordine all’applicazione degli studi di settore ed, in particolare, per l’utilizzo degli stessi per il periodo d’imposta 2011. Tra gli argomenti oggetto di esame figurano i nuovi indicatori di coerenza, i correttivi anticrisi e le modifiche alla modulistica.
Nuovi indicatori di coerenza – L’Agenzia delle Entrate illustra intanto i nuovi indicatori di coerenza. Questi sono stati elaborati per tutti gli studi di settore a prescindere dal fatto che siano o meno oggetto di evoluzione e sono finalizzati alla segnalazione di anomalie nei dati dichiarati. In particolare lo scopo è quello di evitare alcune anomalie nella compilazione dei modelli studi dalle quali scaturivano le comunicazioni di anomalie inviate ai contribuenti e agli intermediari. 
Correttivi anticrisi – Successivamente l’Agenzia delle Entrate passa ad esporre i correttivi anticrisi introdotti dal decreto ministeriale del 13 giugno 2012, si tratta di: interventi sul funzionamento dell’indicatore di normalità economica “durata delle scorte”; correttivi specifici per la crisi; correttivi congiunturali di settore; correttivi congiunturali individuali. L’Agenzia specifica che gli ultimi tre correttivi sono applicati ai soggetti che presentano, nel periodo d’imposta 2011, ricavi/compensi dichiarati ai fini della congruità inferiori al ricavo/compenso puntuale di riferimento. 
Novità nel modello – Per quanto riguarda il modello, la novità più importante corrisponde al nuovo quadro V (“Ulteriori dati specifici”), dove l’Agenzia specifica che il contribuente può segnalare se si trova in una delle seguenti condizioni: svolgimento di attività sotto forma di cooperativa a mutualità prevalente, redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali, adozione del regime dei “minimi” in anni precedenti, in questo modo vengono fornite le informazioni necessarie ai fini del diverso utilizzo delle risultanze dello studio. Per quanto riguarda in particolare i contribuenti ex minimi se il 2011 corrisponde all’anno in cui il contribuente è tornato al regime ordinario gli studi di settore non potranno essere utilizzati ai fini dell’accertamento mentre coloro che nei periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010 o precedenti hanno cessato di avvalersi del regime dei contribuenti “minimi”, devono fornire alcuni dati contabili, da indicare nei quadri F, G e X. Con il quadro Z, invece, vengono richieste ulteriori informazioni utili all’aggiornamento degli studi, evitando in tal modo l’invio di uno specifico questionario. 
Prospetto imprese multiattività – L’Agenzia poi si sofferma sulla compilazione del prospetto multiattività precisando che tale quadro può comunque essere compilato anche se i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti non superano il 30% dei ricavi complessivi. La compilazione di tale prospetto, infatti, comporta effetti anche in merito al posizionamento dei nuovi indicatori di coerenza economica approvati con il decreto ministeriale 26 aprile 2012, finalizzati a contrastare possibili situazioni di non corretta indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. 
Spese di importo non superiore a 1.000 € - L’Agenzia infine richiama l’attenzione degli uffici, nell’effettuare l’attività di controllo delle posizioni delle imprese in contabilità semplificata, sulla possibilità che eventuali non congruità siano dovute alla citata possibilità di dedurre per cassa i costi non superiori a 1.000 euro, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta, in deroga all’articolo 109, comma 2, lettera b). La situazione di sfasamento tra principio di “cassa” e principi ordinari potrebbe creare delle distorsioni nei risultati degli studi di settore applicati dalle persone fisiche esercenti attività d’impresa, in termini di congruità dei ricavi, di posizionamento rispetto agli indicatori di coerenza economica e di normalità economica.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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