Studi di settore: il prospetto multiattività

Se l’attività non prevalente ha un’incidenza inferiore al 30% può essere compilato lo stesso
Premessa – I contribuenti che esercitano due o più attività con almeno una di queste assoggettata a studi di settore, sono tenuti a compilare soltanto lo studio di settore relativo all’attività prevalente in termini di ricavi. Inoltre se l’ammontare dei ricavi dichiarati relativi alle attività non comprese nello studio di settore applicato e relativo all’attività prevalente supera il 30% del totale dei ricavi dichiarati, tali soggetti sono tenuti a compilare il prospetto multiattività. Il prospetto delle “Imprese multiattività” può comunque essere compilato anche se i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti, non superano il 30% dei ricavi complessivi.
Contribuenti multiattività – Il Decreto Mef dell’11 febbraio 2008 ha disposto, già a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007, che per i soggetti che esercitano due o più attività con almeno una soggetta a studi di settore (con quest’ultima che risulta prevalente) trovano applicazione gli studi medesimi. In tale ipotesi ai fini degli adempimenti dichiarativi, va compilato lo studio di settore relativo all’attività prevalente, avendo riguardo agli elementi di tutte le attività esercitate. 
Compilazione – Per i contribuenti multiattività, nel frontespizio è presente il “prospetto multiattività”. Tale prospetto è composto da cinque righi, nei quali vanno indicati: codice studio e ricavi relativi alle attività rientranti nello studio di settore prevalente; codici studio e ricavi relativi alle attività soggette a studi di settore secondari, ammontare dei ricavi derivanti dalle attività soggette a studi di settore (altri studi secondari) non comprese nei righi 1 e 2; ricavi delle altre attività non soggette a studi di settore (es. soggette a parametri) e infine ricavi derivanti dalle attività per le quali si percepiscono aggi e ricavi fissi, al netto del prezzo corrisposto al fornitore. 
Obbligo di compilazione – Il prospetto deve essere compilato dai contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa non comprese nel medesimo studio di settore (soggetti multiattività) se l’ammontare dei ricavi dichiarati relativi alle attività non comprese nello studio di settore applicato e relativo all’attività prevalente supera il 30% del totale dei ricavi dichiarati. 
Compilazione facoltativa - L’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni alla compilazione del modello studi di settore ha comunque precisato che il prospetto può comunque essere compilato anche se i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti non superano il 30% dei ricavi complessivi. La compilazione di tale prospetto, infatti, comporta effetti anche in merito al posizionamento di alcuni indicatori di coerenza economica approvati con il decreto ministeriale 26 aprile 2012, finalizzati a contrastare possibili situazioni di non corretta indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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