Studi di settore per gli ex minimi

Niente accertamenti per coloro che nel 2011 sono rientrati nel regime ordinario
Premessa – I contribuenti che nel 2011 sono tornati al regime ordinario dopo aver applicato il regime dei minimi sono tenuti alla compilazione degli studi di settore, ma per loro è prevista l’inutilizzabilità diretta degli studi di settore per l’azione di accertamento. Coloro, invece, che nel 2010 (o nel 2009) hanno applicato il regime ordinario dopo aver applicato negli anni precedenti il regime dei minimi (ossia nel 2011 sono al 3° o al 2° anno di applicazione del regime ordinario), devono fornire alcuni dati contabili, da indicare nei quadri F, G e X. 
Uscita dal regime dei minimi - La normativa che regola l’uscita dal regime dei minimi (articolo 1 comma 112 della Legge n. 244 del 2007) prevede che, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposta, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che hanno già concorso a formare il reddito durante il periodo in cui si era “minimi” non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi sottoposti al regime ordinario, ancorché di competenza di tali periodi. Viceversa, quei componenti che, ancorché di competenza del periodo soggetto al regime dei minimi, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo stesso, assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti. 
Implicazioni della particolare disciplina - Tale sfasamento tra principio di “cassa” e principi ordinari avrebbe potuto comportare delle distorsioni nei risultati degli studi di settore applicati dalle persone fisiche esercenti attività d’impresa, in termini di congruità dei ricavi, di posizionamento rispetto agli indicatori di coerenza economica e di normalità economica. 
Neutralizzazione - Al fine di neutralizzare gli effetti distorsivi sui risultati degli studi di settore, derivanti dal passaggio dal principio di “cassa” dei minimi a quello di competenza ordinariamente utilizzato dalle imprese, sono state previste particolari modalità applicative nei confronti dei soggetti “ex minimi”. 
Inutilizzabilità degli studi a fini accertativi - Infatti, nei confronti dei soggetti esercenti attività d’impresa, cui si applicano gli studi di settore, per il periodo d’imposta in cui cessa di avere applicazione il regime dei “minimi”, le modifiche apportate al decreto ministeriale 11 febbraio 2008, ad opera dell’articolo 6 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 28 dicembre 2011, hanno previsto, per il solo periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011, l’inutilizzabilità “diretta” degli studi di settore per l’azione di accertamento. La disposizione riguarda, quindi, i soli soggetti che nel 2011 sono rientrati nel regime ordinario a seguito della precedente adesione al regime dei “minimi”. 
Uscita dai minimi - Invece, coloro che in precedenti periodi di imposta erano contribuenti minimi e che nel 2009 o 2010 hanno cessato di avvalersi di tale regime, ossia nel 2011 sono al 3° o al 2° anno di applicazione del regime ordinario (ad esempio, un contribuente minimo nel 2008 passato al regime ordinario dal 2009) devono fornire alcuni dati contabili, da indicare nei quadri F, G e X, senza tenere conto degli effetti derivanti dallo “specifico principio di cassa” correlato al citato regime e applicato nei periodi di imposta precedenti.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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