Studi di settore: vietato l’utilizzo retroattivo

Secondo l’Agenzia, le risultanze del 2011 trovano applicazione solo per tale periodo d’imposta
Premessa – L’Agenzia delle Entrate nelle Circolari 22.6.2006, n. 23/E e 18.6.2010, n. 34/E aveva chiarito che in sede di accertamento/contraddittorio gli studi di settore evoluti possono essere utilizzati, a richiesta del contribuente e se più favorevoli, anche ad anni precedenti a quello di entrata in vigore. Ora, dopo aver precisato che la base dati utilizzata per elaborare gli studi evoluti per il 2011 tiene conto di specifici correttivi, l’Agenzia specifica che i risultati degli studi di settore evoluti dal 2011 non potranno essere utilizzati in sede di accertamento/contraddittorio per gli anni precedenti al 2011.
Circolari precedenti – In passato l’Agenzia delle Entrate ha più volte evidenziato che gli studi di settore evoluti possono essere utilizzati, ai fini dell’accertamento, ove più favorevoli al contribuente e a richiesta del medesimo, anche con riguardo a periodi d’imposta precedenti quello della loro entrata in vigore. In particolare, con la circolare n. 23/E del 2006 era stato chiarito che, “in sede di contraddittorio, l’Ufficio dovrà attentamente valutare, caso per caso, l’eventuale accoglimento della richiesta avanzata dai contribuenti di far valere le risultanze dello studio di settore evoluto per giustificare scostamenti tra l’ammontare dei ricavi dichiarati e quelli presunti in base alla precedente versione dello stesso studio. In particolare, l’Ufficio avrà cura di verificare se effettivamente il nuovo studio evoluto sia in grado di poter meglio valutare la posizione del contribuente anche per i periodi d’imposta precedenti e con riferimento alle medesime attività esercitate e previste nello studio evoluto”. 
Evoluzioni dal 2009 - Tanto premesso, l’Agenzia ha fatto osservare che la base dati 2009, utilizzata per elaborare gli studi evoluti per il periodo di imposta 2011, ha mostrato significative modifiche nello svolgimento delle attività soggette agli studi. Tali modifiche sono per lo più riconducibili agli effetti della specifica crisi economica e dei mercati, che hanno reso necessario integrare gli studi di settore all’epoca vigenti con specifici fattori correttivi, approvati con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 maggio 2009. 
Inutilizzo per periodi precedenti al 2011 – L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 30 dell’11 luglio 2012 ha quindi affermato che i risultati degli studi di settore, la cui evoluzione è stata approvata con i decreti ministeriali 28 dicembre 2011 non potranno essere utilizzati, in fase accertativa, per i periodi d’imposta precedenti al 2011. Ovviamente la possibilità di utilizzo retroattivo è esclusa anche per le risultanze che derivino dagli studi in parola e dai restanti studi, non in evoluzione per il 2011, integrati dagli interventi correttivi apportati dal decreto 13 giugno 2012, in quanto tali risultanze tengono conto degli effetti della crisi economica del 2011, non applicabili ad annualità precedenti (cfr articolo 1 del citato decreto ministeriale 13 giugno 2012). 
Periodi d’imposta successivi – L’Agenzia perviene alla medesima conclusione anche in relazione alla possibilità di utilizzo per annualità successive al 2011 degli studi di settore integrati dagli interventi correttivi apportati dal decreto 13 giugno 2012. In conclusione, le risultanze degli studi applicabili al periodo di imposta 2011 (quindi comprensivi dei correttivi approvati con decreto ministeriale 13 giugno 2012) trovano applicazione, ai fini dell’accertamento, per il solo periodo d’imposta 2011.
Fonte: Redazione Fiscal Focus

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