1° ottobre 2012: Unico integrativo 2011 o anche di anni precedenti?

I dubbi permangono per la data di scadenza dell'integrativa
Il termine di presentazione di Unico integrativo a favore è diventato oggetto di perplessità interpretative, a seguito delle contrastanti sentenze della Corte di Cassazione sul tema. 
Si ricorda che il 1° ottobre 2012 non è solo la deadline per la presentazione del modello Unico 2012, ma anche la scadenza per la correzione del modello dell’anno precedente. 
Ma la questione controversa è legata alla corretta interpretazione del co. 8-bis dell'articolo 2 del DPR 322/98, il quale prevede il termine di presentazione della dichiarazione integrativa al fine di “correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito”. 
Unico integrativo a favore secondo l’Agenzia - L'amministrazione finanziaria ha sempre dato un’interpretazione rigida alla norma (si vedano in tal senso la Risoluzione 459/E/2008 e Circolare n. 23/2010): una volta che è scaduto il termine del 1° ottobre 2012, viene meno la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa a favore per l'anno 2010, e l'unica altra possibilità a favore del contribuente è quella di presentare istanza di rimborso entro 48 mesi dal versamento. 
Unico integrativo a favore secondo la dottrina - L’impostazione della dottrina prevalente, d’altro canto, afferma che la scadenza prevista dal comma 8-bis ha rilievo solo in relazione alla possibilità per il contribuente di poter utilizzare in compensazione il credito emergente dalla dichiarazione integrativa. 
L’invio del modello integrativo della dichiarazione precedente può avvenire anche in un momento successivo, ossia entro il termine per l'accertamento, senza consentire in tal caso alcuna compensazione del credito emergente, che andrà chiesto a rimborso. 
La posizione della Cassazione - A complicare il tutto è l’interpretazione non univoca della Cassazione: la circolare Assonime 18/2012 cita in materia due sentenze della Suprema Corte del 4 aprile 2012. 
In una di queste (n. 5399) si legge che “la dichiarazione dei redditi del contribuente, affetta da errore sia esso di fatto che di diritto commesso dal dichiarante nella sua redazione, è emendabile e ritrattabile anche in sede contenziosa, quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante a oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico”. 
Secondo tale sentenza “il limite temporale dell'emendabilità della dichiarazione integrativa non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo appare doversi ritenere necessariamente circoscritto ai fini dell'utilizzabilità in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997, art. 17, indicata nella successiva proposizione della disposizione”.
Dunque il contribuente potrebbe correggere "a favore" nel 2012 anche un modello Unico presentato nel 2008. 
Tuttavia nella sentenza n. 5373 del 4 aprile 2012 la Cassazione sostiene che, scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione successiva, non è possibile presentare né una dichiarazione integrativa a favore, né un’istanza di rimborso basata su un erroneo contenuto della medesima. 
Nessuna norma, inoltre, dispone che i termini per l'accertamento decorrano dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa e non di quella originaria. 
A oggi, quindi, vi sono due termini diversi per la correzione di Unico e conseguentemente della dichiarazione Irap, a seconda che il modello sia integrativo a favore o a sfavore e, oltretutto, a fronte della scadenza del 1° ottobre 2012, i contribuenti non sanno se possono correggere solo Unico 2011 o anche i modelli precedenti. 
Attendiamo un chiarimento definitivo che concili le posizioni del Fisco, della dottrina e della giurisprudenza.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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