Accertamenti e scritture contabili

La circolare 31/E dell'Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2012 ha chiarito che è possibile riliquidare contemporaneamente l'imposta di un diverso periodo a seguito di un accordo tra Fisco e contribuente, su una controversia che riguarda la competenza di un componente, positivo o negativo.
Sono due gli aspetti controversi della questione: le errate rettifiche di competenza e la natura delle sanzioni comminate al contribuente, oltre al calcolo degli interessi relativi. 
Le errate rettifiche di competenza - Gli acquisti eseguiti verso la fine dell'anno e non utilizzati nell'esercizio, andrebbero iscritti in contabilità nella voce B.6 del Conto economico tra gli acquisti di materie prime, in contropartita all'iscrizione in negativo nella voce B.11, variazione delle rimanenze. L'anno dopo, quando l'acquisto viene consumato, concorre al risultato tramite l'iscrizione in positivo nella voce relativa alle variazioni delle rimanenze. 
E’ invece errato contabilizzare l'acquisto nell'anno successivo, quando verrà utilizzato. 
Sono stati e sono tutt’oggi moltissimi gli accertamenti per difetto di competenza di questi acquisti. 
Anche la Corte di Cassazione non ha mostrato una tesi univoca: con la Sentenza n. 28016 del 30 dicembre 2009, la stessa si è espressa pro-contribuente, riconoscendo che la società, pur avendo erroneamente contabilizzato un componente negativo, non ha modificato il risultato del conto economico e dunque l'imponibile fiscale, in quanto l'importo dell'acquisto sarebbe stato controbilanciato dall'iscrizione della rimanenza per identico importo. Al contrario, il mancato riconoscimento del costo contabilizzato nell'anno successivo, avrebbe comportato un'alterazione in danno del contribuente. 
Con la sentenza n.2213 del 31 gennaio 2011, la stessa Corte si schiera, invece, contro il contribuente, ribadendo che la competenza non può essere gestita a piacere. 
L'articolo 2, co. 6-bis del DL n.90/1990 (L. 165/90) chiarisce che le spese e i componenti negativi sono imputati al conto dei profitti e delle perdite se e nella misura in cui abbiano concorso alla determinazione del risultato netto del conto dei profitti e delle perdite, indipendentemente dalla specifica evidenza in tale documento. 
Dunque il rispetto delle regole contabili dovrebbe indurre a non proporre nemmeno accertamenti di questo tipo. 
Le sanzioni - Le sanzioni, che vengono comminate al contribuente sono legate all’ infedeltà della condotta, chiarisce la Circolare 31/E. 
L’Agenzia chiarisce, infatti, che resta ferma l’applicazione delle sanzioni sull’intera imposta oggetto di definizione, compresa quella relativa al rilievo sulla competenza. 
Parimenti, sono dovuti gli interessi sull’intera imposta oggetto di definizione, anche qualora tale imposta venga in tutto o in parte compensata. 
La dottrina mostra delle perplessità sulla correttezza del calcolo, nell'esempio proposto della circolare, degli interessi dal 2007 al giorno dell'adesione, quando il contribuente già nel 2009 aveva pagato la maggior imposta, da cui il danno erariale solo per due anni. 
Per ciò che concerne le sanzioni, poi, il contribuente dell'esempio, non avendo la certezza e l'oggettiva determinabilità del costo, abbia dedotto il componente negativo nel 2009 e non nel 2007, dove l'accertamento ritiene invece che i requisiti esistessero. In questo caso il contribuente ha pagato le imposte in anticipo e verrebbe ugualmente punito con la sanzione per infedeltà nel 2009 (la competenza era del 2007) più gli interessi da tale anno ad oggi, per imposte che aveva pagato due anni prima.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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