Applicazione errata dell'inversione contabile: la sanzione ridotta evita la rettifica

Secondo l’Agenzia, è possibile ravvedere l’irregolare fatturazione delle operazioni in regime di inversione contabile, versando la sanzione del 3%
Le disposizioni contenute nell’art. 9 del DL n. 83/2012 comportano un deciso ampliamento delle fattispecie di cessioni immobiliari (anche abitativi) imponibili ai fini IVA, la cui applicazione dell’imposta (per opzione) deve avvenire con il regime del reverse charge.
Il quadro normativo relativo alle sanzioni applicabili in presenza di errori nella fatturazione delle operazioni soggette al regime del reverse charge è alquanto complesso e richiede, quindi, particolare attenzione da parte dei soggetti interessati. Tralasciando la fattispecie di omesso versamento dell’imposta da parte del cedente o prestatore che ha esercitato la rivalsa per operazione, che invece deve essere soggetta al regime di inversione contabile, per la quale la sanzione è applicabile è dal 100% al 200% dell’imposta evasa, è opportuno soffermarsi sulla fattispecie più comune che si può verificare nella prassi quotidiana, ossia quella riguardante operazioni erroneamente fatturate, ma per le quali l’imposta sia stata assolta (ad esempio, operazioni soggette al regime ordinario in luogo dell’inversione contabile, e viceversa).
In tali ipotesi, non essendovi alcuna evasione del tributo, la sanzione prevista, in solido tra le parti, è pari al 3%, con un minimo di 258 euro e un massimo di 10.000 euro per i primi tre anni (art. 6, comma 9-bis, del DLgs. n. 471/97). Sul punto, la risoluzione Agenzia delle Entrate n. 140/2010 ha precisato che tale “tetto” massimo ha cessato di avere applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2011, ragion per cui nelle cessioni di immobili, in cui i corrispettivi e la relativa imposta sono generalmente di importo rilevante, è necessario prestare particolare attenzione alla corretta modalità di applicazione dell’imposta, posto che la sanzione del 3% può ora risultare alquanto elevata.
Con la predetta ris. n. 140/2010, l’Agenzia ha altresì precisato che è possibile ravvedere le fattispecie di irregolare fatturazione delle operazioni in regime di reverse charge, ma con sostanziale assolvimento dell’IVA (sanzione del 3%). In tale documento, si legge che, “così come l’Amministrazione Finanziaria in sede di accertamento può limitarsi a contestare la sanzione, senza operare alcun recupero d’imposta né in capo al cedente, né in capo al cessionario – sempreché la stessa sia stata assolta, seppur irregolarmente – egualmente, in sede di ravvedimento la violazione commessa potrà essere sanata con il pagamento – in misura ridotta – della sola sanzione del 3% dell’imposta irregolarmente assolta, senza bisogno di porre in essere ulteriori adempimenti a rettifica del comportamento tenuto. Pertanto, nel caso in questione, al fine di sanare la violazione commessa non sarebbe stato necessario emettere le note di credito”.
Dalla lettura del documento di prassi emerge, quindi, oltre alla conferma della possibilità di ravvedere le fattispecie in questione, che non è necessario rettificare i documenti (errati) emessi per regolarizzare la situazione, in quanto la fattispecie risulta sanata con il pagamento della sanzione ridotta.
La violazione si configura in sede di liquidazione periodica dell’IVA
Nella risoluzione n. 140/2010, l’Agenzia osserva inoltre quanto segue:
- la violazione relativa all’irregolare assolvimento dell’IVA conseguente all’errata applicazione del regime di inversione contabile si realizza al momento in cui si effettua la liquidazione periodica dell’IVA (mensile o trimestrale). È in tale sede, infatti, che il cedente e il cessionario procedono alla liquidazione errata del tributo;
- la sanzione del 3% deve essere commisurata all’importo complessivo dell’IVA relativa alle operazioni attive, determinata nella liquidazione periodica, con riferimento a ciascun rapporto contrattuale esistente tra cedente e cessionario;
- se le irregolarità si realizzano in più liquidazioni periodiche, si configurano tante violazioni autonome da sanare per quanto sono le liquidazioni interessate;
- l’importo minimo di 258 euro rileva con riferimento all’imposta sulle operazioni attive irregolarmente determinata in ciascuna liquidazione periodica, e avuto riguardo ad ogni singolo rapporto contrattuale;
- il ravvedimento si perfeziona con il pagamento, da parte del cedente o del cessionario (in quanto responsabili in solido), entro il termine previsto dall’art. 13, comma 1, lett. b), del DLgs. n. 472/1997, della sanzione ridotta ad un ottavo del 3% (quindi, pari allo 0,375% per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011), commisurata all’imposta sulle operazioni attive irregolarmente determinata in ciascuna liquidazione periodica.
Fonte: Eutekne autore Sandro CERATO e Fabio GARRINI 

Commenti