Auto aziendale al test di convenienza

La stretta imposta dalla riforma Fornero a partire dal 2013 sulla deducibilità delle auto aziendali costerà fino all'80% dei risparmi fiscali. La perdita di convenienza sarà più pesante sulla vettura personale del socio mentre il veicolo aziendale e l'auto concessa al dipendente reggeranno ancora il colpo con una riduzione più contenuta (circa il 30%). 
Eppure il maggior prelievo non è la sola variabile a cui fare attenzione sul fronte fiscale e quindi la convenienza per l'impresa va valutata a più ampio raggio, anche in considerazione del fatto che un minor sconto d'imposta non significa comunque un azzeramento degli sgravi fiscali. Del resto, il rischio connesso a un'intestazione personale dell'auto (con riaddebito dei costi chilometrici) al socio o all'amministratore è che il soggetto interessato possa poi incappare in un accertamento sintetico o nel redditometro. L'acquisto del veicolo potrebbe stimolare un interesse del fisco, nonostante le spese (acquisto compreso) siano di fatto "rimborsate" dalla società al soggetto acquirente. A questo bisognerà aggiungere la segnalazione dei beni concessi in uso ai soci o familiari, con la dichiarazione da trasmettere il prossimo 15 ottobre che rappresenterà un banco di prova per la gestione delle auto, specialmente quando sospese tra un uso aziendale e uno personale. 
Le simulazioni proposte a lato sull'impatto delle nuove disposizioni (legge 92/2012, articolo 4, commi 72 e 73) a partire dal periodo d'imposta 2013 (con effetti, quindi, in Unico 2014) sono state costruite sul caso dell'acquisto di un veicolo medio da parte di una società di capitali, ipotizzando differenti utilizzi. Nell'impiego esclusivamente aziendale le spese (di acquisto e di gestione) sono oggi deducibili al 40% mentre dal prossimo anno d'imposta la quota scenderà al 27,5% (rimane fermo il tetto massimo di rilevanza del costo). Stesso passaggio anche per l'uso promiscuo da parte del socio (o familiare) che, ferme restando le medesime condizioni sulla determinazione del reddito della società (o della ditta individuale), richiede di risolvere la posizione fiscale della persona fisica. E in questo caso spunta l'incognita della determinazione del valore normale già di piena attualità sul periodo 2012.
Nell'esempio sono state utilizzate le tariffe Aci in quanto più rappresentative del valore di utilizzo del veicolo, sia a livello di deperimento d'uso che di costi variabili. Qui è possibile una duplice scelta: il socio può pagare un corrispettivo (fatturato dalla società) o indicato un reddito diverso nel proprio modello Unico; al riguardo però non è ancora chiaro se, nella situazione ipotizzata, l'esistenza di un componente positivo in capo all'ente consenta o meno (come sembrerebbe più logico) una deduzione integrale dei costi fino a concorrenza del riaddebito. Per prudenza, i calcoli sono stati effettuati in base alla deducibilità parziale del costo (che comportano così un netto peggioramento in termini percentuali) così come non è stata operata una detrazione integrale dell'Iva. 
La terza ipotesi considerata è quella dell'auto assegnata in uso promiscuo al dipendente: situazione da sempre trattata con un approccio più benevolo dal legislatore. Scompare il tetto massimo di rilevanza del costo e le percentuali di deducibilità sono molto più alte rispetto alle altre due situazioni (90% fino al 2012 e 70% dal 2013). L'esempio proposto non riguarda un fringe benefit in capo al dipendente che, invece, corrisponde in denaro al datore di lavoro (anche mediante trattenuta in busta paga) l'intero valore forfetario (tariffe Aci annuali). In tal modo, sulla società si genera la possibilità di detrarre l'intera Iva gravante sul costo e sulle spese di impiego, poiché le operazioni sono destinate alla effettuazione di operazioni imponibili a valore non simbolico. Qui un ampio margine di convenienza resta ancora, proprio per la combinazione della invarianza tra riaddebito per l'utilizzo a tariffa Aci e l'assenza delle limitazioni fiscali al valore del costo del mezzo. 
Più in generale, le ipotesi analizzate considerano l'imposta risparmiata sul solo valore dei costi deducibili ai fini delle dirette (Ires e Irap). Le imprese che usano le regole contabili (come le società di capitali) possono, invece, dedurre integralmente il costo delle auto ai fini Irap, se dimostrano la totale inerenza dell'onere.
Le simulazioni
LA PREMESSA
Gli esempi considerano una società di capitali che acquista con mezzi propri un'auto di 2mila cc di cilindrata a gasolio a un prezzo di 42.300 euro
Per verificare gli effetti fiscali che si determineranno dall'anno d'imposta 2013 con la riduzione delle percentuali di deducibilità, sono stati ipotizzati tre differenti utilizzi del veicolo: auto esclusivamente aziendale, auto con uso aziendale e con uso personale di un socio, auto utilizzata in modo promiscuo da un dipendente
Il diverso utilizzo determina variazioni sulla deducibilità dei costi di acquisto e di gestione, sulla necessità di riaddebiti e sulla detrazione Iva
La percorrenza del veicolo è ipotizzata in 40mila chilometri annui
I risparmi fiscali nelle tabelle sono calcolati sia per l'Ires (aliquota al 27,5%) che per l'Irap (l'aliquota è stata assunta al 3,9%)
In virtù della detraibilità parziale dell'Iva (al 40%) il costo da considerare ammonta a 39.363,47 euro ma la rilevanza ai sensi dell'articolo 164 del Tuir determina un valore di soli 18.075,99 euro
Tale costo viene suddiviso su 5 anni, tramite ammortamento, per un complessivo costo rilevante di 4.970,90 euro (pari al 27,5% di 18.075,99)
Inoltre, vengono sostenuti costi annui per 9.919 euro (compresa l'eventuale Iva non detraibile) di cui: 5.067 per carburanti, 2.252 per manutenzioni, 400 per il bollo, 2.200 per l'assicurazione
Tali costi, deducibili al 27,5%, sono replicati in misura uguale per ciascuno dei 5 anni di possesso
Se fosse stata utilizzata un'auto personale dell'amministratore - con riaddebito delle tariffe Aci previste per un veicoli da 20 CV fiscali a gasolio (0,39317) - utilizzata per l'80% della percorrenza in trasferte fuori dal comune, la società avrebbe sostenuto un costo (sempre su 5 anni) pari a 62.907 euro
Il risparmio fiscale (pari alla sola Ires, dato che i rimborsi chilometrici non sono deducibili ai fini Irap) sarebbe stato di 17.299 euro, con circa 12mila euro di differenza rispetto al risparmio per l'acquisto diretto
Se il socio avesse tassato il beneficio nella propria dichiarazione dei redditi (con ipotesi di aliquota Irpef al 45% e considerando il valore Aci compresa l'Iva), il carico fiscale sarebbe stato di circa 9mila euro sul quinquennio
Se fosse stata utilizzata un'auto personale del socio - con riaddebito delle tariffe Aci previste per un veicoli da 20 CV fiscali a gasolio (0,39317) - utilizzata per l'80% della percorrenza in trasferte fuori dal comune, la società avrebbe sostenuto un costo (sempre su 5 anni) pari a 62.907 euro
Il risparmio fiscale (pari alla sola Ires dato che i rimborsi chilometrici non sono deducibili ai fini Irap) sarebbe stato di 17.299 euro, con circa 16mila euro di differenza rispetto al risparmio per l'acquisto diretto
Il veicolo è concesso in uso promiscuo a un dipendente della società, al quale viene richiesto il pagamento di un corrispettivo pari al valore delle tariffe Aci per i fringe benefit, regolarmente fatturato dalla società (3mila euro + Iva per ogni anno)
Ai fini Iva, il veicolo si considera come oggetto dell'attività e, considerando il valore Aci un corrispettivo di mercato, si determina la possibilità di detrarre integralmente l'imposta sull'acquisto e sulle spese di impiego
Non si applicherà più alcuna limitazione al valore rilevante del veicolo, che diviene integralmente valido ai fini fiscali
I costi potranno essere dedotti nella quota del 70 per cento
La società riaddebita con fattura l'utilizzo del veicolo per guadagnare la possibilità di detrazione integrale dell'Iva sull'acquisto e sulle spese di impiego: circostanza non ammissibile se la quota mensile per il fringe benefit fosse stata addebitata in busta paga
In quest'ultimo caso non si avrebbero variazioni di natura contributiva se lo stipendio lordo del contribuente rimanesse invariato (e quindi sarà più elevato se il dipendente paga le spese del mezzo oppure meno elevato ma integrato dal benefit nell'altra ipotesi).
Fonte: il sole 24 ore autore Sergio Pellegrino Giovanni Valcarenghi

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