Carburante con carta di credito ancora in attesa di indicazioni

Nessun chiarimento ufficiale sull’esonero dalla compilazione della scheda; nel frattempo, si «integrano» ricevute/estratti conto con l’IVA detraibile
Ancora nessun chiarimento ufficiale con riferimento alla norma che prevede l’esonero dalla compilazione della scheda carburante in caso di pagamento esclusivamente con carta di credito/bancomat.
Ormai più di un anno fa, l’art. 7, comma 2, lett. p) del DL 70/2011 conv. L. 106/2011 è intervenuto sull’art. 1 del DPR 444/97 – recante la disciplina della scheda carburante – introducendo, al comma 3-bis, la seguente disposizione: “in deroga a quanto stabilito dal comma 1, i soggetti all’imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto comma, del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente Regolamento”.
Di conseguenza, gli acquisti di carburante effettuati esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) e carte prepagate consentono ai soggetti IVA, ordinariamente tenuti alla compilazione della scheda carburante, di liberarsi da quest’obbligo (si veda “Con carta di credito e bancomat, niente più scheda carburante” del 9 maggio 2011).
La norma, tuttavia, non fa alcun riferimento alla circostanza che le ricevute di pagamento delle carte di credito/bancomat (o i relativi estratti conto) svolgano la stessa funzione della fattura ai fini della detrazione dell’IVA.
Al riguardo, il 13 luglio 2011 è stata presentata un’interrogazione parlamentare al fine di comprendere se le ricevute dei pagamenti effettuati mediante i citati mezzi elettronici, ovvero i relativi estratti conto, siano considerate documenti sufficienti per avvalersi del diritto alla detrazione dell’IVA. In risposta a tale interrogazione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che devono comunque sussistere una serie di elementi “minimali” necessari a consentire la verifica dell’esistenza del diritto alla detrazione in capo al soggetto acquirente e che sarebbe intervenuta per fornire istruzioni più precise.
Ad oggi, tuttavia, non è ancora stato emanato alcun documento di prassi sul tema.
Il pagamento mediante carte di credito/bancomat, sebbene non consenta l’univoca attribuzione del rifornimento dell’autoveicolo utilizzato, è comunque idoneo ad identificare il soggetto che effettua il rifornimento e l’ammontare esatto della spesa sostenuta.
Indicazione dell’IVA detraibile
In attesa di chiarimenti ufficiali, considerando che ai fini della registrazione occorre comunque scorporare l’IVA dalla ricevuta relativa all’acquisto del carburante, nella prassi, all’atto della registrazione, possono essere indicate sulla ricevuta stessa o sull’estratto conto (o su un documento riepilogativo “interno”) l’IVA scorporata e l’IVA effettivamente detraibile.
Resta anche da chiarire il comportamento da tenere nel caso in cui il “parco auto” aziendale sia formato non solo da veicoli per i quali è concessa la detrazione totale dell’imposta (ad esempio, auto quali beni oggetto dell’attività propria dell’impresa o beni esclusivamente strumentali) ma anche da veicoli a detraibilità parziale (detrazione al 40% per i veicoli ad uso promiscuo). In tal caso, pare opportuno mantenere l’annotazione separata, in un documento “interno”, dell’imponibile e dell’imposta, con l’ulteriore precisazione del veicolo a cui si riferisce il rifornimento, al fine di applicare la percentuale di detrazione corretta (si veda “Carburante con carta di credito, rebus per il parco auto a detraibilità mista” del 17 ottobre 2011).
Si osserva, inoltre, che viene meno l’obbligo di indicare i chilometri percorsi, dato fondamentale per la deducibilità dei costi secondo quanto affermato dalla Cass. 18 febbraio 2011 n. 3947 (per un primo commento, si veda “Deducibilià negata per le schede carburanti senza chilometri” del 19 febbraio 2011). Al riguardo, si ricorda che, in base a un orientamento ormai consolidato, l’indicazione dei chilometri deve essere effettuata dai soli esercenti attività d’impresa e non anche dagli artisti e professionisti (si veda “Scheda carburante «semplificata» per i professionisti” del 25 febbraio 2011).
Fonte: Eutekne autore Pamela Alberti

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