Con la riduzione delle deduzioni l'auto aziendale non conviene più alle imprese

La stretta fiscale che dal prossimo anno colpirà la deduzione dei costi relativi alle auto aziendali (ridotta dal 40% al 27,5%) e le problematiche sull'utilizzo delle stesse da parte dei soci anche per motivi personali (comunicazione per il 2011 in scadenza il prossimo 15 ottobre), stanno portando molte imprese a preferire l'intestazione delle autovetture direttamente agli amministratori per le società di capitali, agli accomandatari per le sas o ai soci per le snc.
La successiva richiesta alla società del rimborso spese per i chilometri percorsi, infatti, consente la piena deducibilità Ires o Irpef di questi costi, in capo all'impresa, e l'intassabilità delle rimborso, in capo al precettore. Per questi rimborsi, poi, è stato chiarito dalle Entrate che sia possibile dedurre il totale delle tariffa Aci e non solo la parte proporzionale alla percorrenza (risoluzione 6 maggio 2011, prot. 954-59477-2011).
Per le singole trasferte fuori del Comune, sede di lavoro, possono spettare all'amministratore, previa apposita autorizzazione, due tipi di indennità, quella forfettaria e quella chilometrica.
La prima può essere pagata indipendentemente dal fatto che utilizzi la propria autovettura e prevede in generale un rimborso giornaliero di 46,48 euro e di 77,47 euro, se all'estero (articolo 51, comma 5, Tuir). Fino a questo limite non sono tassate in capo all'amministratore, mentre sono sempre deducibili per l'impresa, anche se superiori (istruzioni alla dichiarazione dei redditi relativa al 1996, circolare Entrate 16 luglio 1998, n. 188, risposta 9, Assonime 21 ottobre 2008, n. 55).
Le indennità chilometriche, invece, hanno un limite massimo di deduzione per l'impresa, pari al costo di percorrenza relativo ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel (articolo 95, comma 3, Tuir). Le autovetture con 17 cavalli fiscali hanno una cilindrata tra 1505,9 e 1643,3 cc., mentre quelle di 20 cavalli fiscali tra 1930,6 e 2080,1 cc. (decreto legge 8 ottobre 1976, n. 691).
La risoluzione delle Entrate 6 maggio 2011, prot. 954-59477-2011, ha chiarito che «per costo di percorrenza deducibile quale indennità chilometrica rimborsata ai dipendenti o ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa debba intendersi il costo complessivo di esercizio in Euro al Km calcolato dall'Aci, comprensivo della quota relativa al costo non proporzionale al chilometraggio» (assicurazione Rca, tassa automobilistica, quota interessi). Deve ritenersi superata, quindi, l'interpretazione fornita nella nota della direzione regionale delle entrate del Friuli Venezia Giulia n. 2006-31579-12, che prevedeva l'utilizzo solo della tariffa Aci proporzionale alla percorrenza (quota capitale, carburante, manutenzione, riparazione e pneumatici). Ai fini della deduzione del costo per l'impresa, quindi, si può utilizzato il costo Aci complessivo di esercizio (sempre nei limiti dei 17 o 20 cv), il quale è l'importo massimo deducibile per l'impresa. In capo al percettore, invece, questa indennità non concorre mai a formare il reddito, neanche se si utilizza una tariffa Aci superiore (articolo 51, comma 5, Tuir) e neanche se il rimborso spese analitico, comprensivo anche di altre spese di viaggio e trasporto (aereo o treno) o di vitto e alloggio, supera i 180,76 euro giornalieri (258,23 euro, se all'estero). Questo limite, infatti, riguarda solo la deduzione in capo all'impresa delle spese di vitto e alloggio per le trasferte (articolo 95, comma 3, Tuir).
Ai fini Irap, i soggetti Ires deducono interamente i costi relativi alle autovetture inerenti, secondo i principi contabili, non essendo applicabili i limiti dell'articolo 164, Tuir, ma se l'inerenza è dubbia, comunque, è possibile adeguarsi alle regole del Tuir anche ai fini Irap (circolari 16 luglio 2009, n. 36/E e 22 luglio 2009, n. 39/E). Sono, comunque, indeducibili gli interessi passivi sui relativi finanziamenti o leasing. Sono indeducibili Irap le indennità chilometriche rimborsate agli amministratori per le trasferte (si veda Il Sole 24 Ore dell'8 giugno 2009, in sintonia con le vecchie circolari 4 giugno 1998, n. 141/E e 26 luglio 2000, n. 148/E, paragrafo 2.2.2).
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca De Stefani

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