Contribuenti multiattività: come compilare gli studi di settore

Il contribuente esercente due o più attività con ricavi derivanti dalle attività non prevalenti superiori al 30% dell’ammontare complessivo dei ricavi dovrà compilare l’apposito prospetto “Multiattività”
Con il D.M. 11/02/2008 è stata completamente rivista la disciplina dei cd contribuenti "multiattività" e "multipunto". In particolare, sono stati abrogati i modelli per l'annotazione separata ai fini dell'elaborazione degli studi di settore.
Tuttavia, per i soggetti che esercitano due o più attività di cui almeno una soggetta agli studi, il decreto ha previsto:
il mantenimento dell’obbligo di annotare separatamente i ricavi delle diverse attività esercitate, comprese quelle soggette ad aggio e ricavo fisso, al fine di individuare l’attività prevalente;
che gli studi di settore si applicano con riferimento all’ “attività prevalente” ove per tale è da intendere “quella da cui deriva nel periodo d’imposta la maggiore entità dei ricavi”.
Ne consegue che a carico dei soggetti multiattività resta il solo obbligo di annotare separatamente i ricavi (relativamente alle singole attività esercitate o ai singoli punti di produzione e vendita).
Per un ulteriore approfondimento scarica la nostra Circolare del Giorno n. 167 del 27.08.2012
Riassumendo
L’impresa che esercita due o più attività (non rientranti nel medesimo studio di settore), con ricavi derivanti dalle attività non prevalenti superiori al 30% dell’ammontare complessivo dei ricavi dichiarati sarà tenuta a:
compilare l’apposito prospetto “Multiattività”;
indicare nel modello tutti i dati contabili ed extracontabili delle intere attività impresa esercitate in modo indistinto.
 Prospetto multiattività facoltativo
Il prospetto delle “Imprese multiattività” può comunque essere compilato (facoltativo) anche se i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti non superano il 30% dei ricavi complessivi. La compilazione di tale prospetto, infatti, comporta effetti anche in merito al posizionamento di alcuni indicatori di coerenza economica approvati con il DM 26/04/2012, finalizzati a contrastare possibili situazioni di non corretta indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
La compilazione del prospetto
Ai fini della compilazione del prospetto occorre indicare al:
Rigo 1 il codice dell'attività prevalente ed i ricavi derivanti dalle attività rientranti nello studio di settore (studio prevalente) che si compila;
Rigo 2 i codici degli studi ed i relativi ricavi, in ordine decrescente, derivanti dalle altre attività soggette ad altri studi di settore (studi secondari);
Rigo 3 l’ammontare dei ricavi derivanti dalle altre attività soggette a studi di settore (altri studi secondari), non rientranti nei righi 1 e 2;
Rigo 4 i ricavi derivanti dalle altre attività non soggette a studi di settore (es. parametri);
Rigo 5 ricavi derivanti dalle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi, al netto del prezzo corrisposto al fornitore. 
Si tratta, ad esempio:
degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
dei ricavi derivanti dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede e ricariche telefoniche, schede e ricariche prepagate per la visione di programmi pay per-view, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, lotto;
dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.
Fonte; Fisco e tasse autore Dott. Raffaele Pellino

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