Costi auto: vantaggio limitato per l’azienda se l’auto è del dipendente

La riduzione della deducibilità - “Grazie” alla c.d. Riforma del lavoro, la Legge 92/2012, è stata ridotta la percentuale di deducibilità dei costi relativi all’acquisto/utilizzo dei veicoli a motore per le imprese e i lavoratori autonomi. 
Nello specifico è disposto che detti costi sono deducibili nella misura del 27,5% (anziché 40%) per la generalità delle imprese e lavoratori autonomi e nella misura del 70% (anziché 90%) per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. 
Questo taglio incide anche sull'importo massimo di deduzione del costo d’acquisto (con finanziamento o leasing che sia), che passerà dagli attuali euro 7.230,40 a euro 4.970,90 (costo massimo riconosciuto fiscalmente di 18.075,99 euro per 27,5%). 
Non viene, invece, modificata la deducibilità dei costi relativi ai veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio, che pertanto è da ritenere inalterata nell’attuale misura dell’80%. 
Le suddette modifiche trovano applicazione dal 2013. 
Noleggi a lungo termine - Anche per i noleggi a lungo termine, la deduzione del canone in senso stretto non potrà superare i 994,18 euro annui (il 27,5% del costo massimo fiscale di 3.615,20 euro), sia per i veicoli non assegnati ai dipendenti in uso promiscuo, che per quelli assegnati per uso esclusivamente aziendale (fatta eccezione per i veicoli per taxi, scuole guida o noleggio, deducibili ancora al 100%). 
Le auto in uso promiscuo ai dipendenti - La riduzione della deduzione dei costi delle auto aziendali assegnate in uso promiscuo ai dipendenti riduce la convenienza per le imprese a intestarsele, tant’è che risulta più conveniente il rimborso ai dipendenti delle indennità chilometriche per le trasferte effettuate con le vetture personali. D’altro canto, lo svantaggio ricade in capo al dipendente, che è costretto ad acquistare l'auto, senza riuscire a coprire i costi di acquisto, gestione e carburante con i rimborsi spese previsti dalle tabelle Aci e che vede il proprio reddito minimo da “redditometro” lievitare solo per il fatto di avere il possesso del mezzo. 
Tale valutazione può essere fatta anche per gli amministratori di società di capitali, gli accomandatari di sas e i soci di snc, per i quali conviene da un punto di vista fiscale l'intestazione personale dell'auto e la richiesta dei rimborsi chilometrici alla società, piuttosto che l’intestazione in capo alla società e la deduzione ridotta dei costi al 70%. 
I due casi a confronto – Vi possono essere due casi. 
Nel primo caso l'auto è intestata all’azienda e viene concessa in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta (più di 183 giorni l'anno), come previsto dall’art. 164, co. 1, lett. b-bis) del Tuir, ma dal 2013 la deduzione è ridotta al 70% (non è più del 90%). In capo al dipendente, il reddito tassato nel cedolino va aumentato del compenso in natura per l'utilizzo privato del mezzo, pari al 30% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km, moltiplicato per la relativa tariffa Aci, al netto delle eventuali trattenute al dipendente, ai sensi dell’art. 51, co. 4, lett. a) del Tuir, non modificato dalla riforma del lavoro. 
Nel secondo caso il dipendente utilizza la propria autovettura, non vi è alcun compenso in natura per le trasferte fuori dal comune sede di lavoro. Inoltre gli possono essere riconosciute le indennità chilometriche (in base alla tariffa Aci e ai sensi dell’art. 51, co. 5 del Tuir), non sono tassate in capo al percettore nemmeno se l'auto utilizzata ha una potenza superiore a 17 cavalli fiscali (20 CF se diesel). Questo costo è deducibile in capo all'impresa (ai sensi dell’ art. 95, co. 3 del Tuir) solo nel limite delle suddette tariffe Aci. 
Concludendo, l'acquisto dell'auto da parte del dipendente e la deduzione delle indennità chilometriche conviene (seppur di poco) all'azienda rispetto alla scelta di concedere in uso promiscuo l’auto ai dipendenti, ma il dipendente ha un aggravio di costi notevole e sarà poco propenso a tale scelta. 
Visto il limitato vantaggio aziendale e le problematiche che possono nascere con il dipendente, sarà difficile che si modifichi l’attuale prassi aziendale, anche se prima dell’introduzione della stretta prevista dalla Riforma Fornero, tali valutazioni non erano necessarie, visto il regime di favore di cui godevano le aziende che concedevano ai dipendenti in uso promiscuo il mezzo: quasi totale deducibilità dei costi relativi (90%). 
Detrazione Iva - Dal punto di vista Iva, resterà detraibile l’imposta al 40% anche nel 2013 per le vetture aziendali, siano esse assegnate o meno al dipendente.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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