Dal 2013, fattura anche per le operazioni extraterritoriali

Lo dispone la bozza del DLgs. di recepimento della Direttiva n. 2010/45/UE, prevedendone la rilevanza nel calcolo del volume d’affari
La nuova disciplina in materia di fatturazione, novellata dalla Direttiva n. 2010/45/UE, è stata recepita da uno schema di decreto legislativo applicabile alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013.
Tra le novità principali, è prevista l’estensione dell’obbligo di emissione della fattura per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, territorialmente non rilevanti in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies) del DPR n. 633/1972, poste in essere nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altri Paesi Ue, ovvero di soggetti passivi stabiliti al di fuori della Ue. Nel primo caso (committente comunitario), il documento emesso riporterà l’annotazione “inversione contabile”, mentre nel secondo caso (committente extracomunitario) occorrerà indicare che si tratta di “operazione non soggetta”.
Per i servizi intracomunitari, la fattura non va emessa per le operazioni esenti di cui all’art. 10, comma 1, nn. 1) – 4), del DPR n. 633/1972 (operazioni bancarie, finanziarie e assicurative).
Entrambe le tipologie di operazioni extraterritoriali concorreranno, inoltre, alla formazione del volume d’affari, a differenza della normativa attualmente vigente che impone l’emissione della fattura per le sole prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi stabiliti in altri Paesi Ue, non soggette a IVA ai sensi dell’art. 7-ter del DPR n. 633/1972, escludendone però la rilevanza dal volume d’affari.
Dal lato passivo, la procedura di integrazione e registrazione prevista per gli acquisti intracomunitari di beni, estesa – dalla L. n. 217/2011 (Comunitaria 2010) – ai servizi “generici” resi dai prestatori stabiliti in altri Paesi Ue, risulta ora ulteriormente ampliata, applicandosi, più in generale, alle operazioni di natura intracomunitaria (compresi, quindi, i servizi diversi da quelli “generici”) poste in essere dal cessionario/committente italiano con la controparte stabilita in altro Paese Ue.
La bozza di decreto interviene anche sul termine di emissione della fattura per le cessioni intracomunitarie, la cui tassazione si verifica nel Paese di destinazione dei beni: anziché entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione, il documento dovrà essere emesso entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna/spedizione della merce, con indicazione del titolo di non imponibilità e dell’eventuale norma (comunitaria o nazionale) di riferimento; similmente, per le prestazioni di servizi “generiche”, rese a soggetti passivi stabiliti in altri Paesi Ue, la fattura sarà emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, di regola coincidente con l’ultimazione della prestazione.
Sul piano temporale, gli acconti incassati o pagati in relazione alle cessioni e agli acquisti intracomunitari non dovranno più essere fatturati. Resta, invece, confermato che l’emissione anticipata della fattura determina l’effettuazione dell’operazione intracomunitaria, in via di deroga rispetto alla regola generale, che sarà ora “agganciata”, in conformità all’art. 68, par. 2, della Direttiva n. 2006/112/CE, alla consegna/spedizione dei beni a partire dallo Stato di provenienza non solo per le cessioni, ma anche per gli acquisti intra-Ue (attualmente, questi ultimi si considerano effettuati nel momento della consegna o di arrivo in Italia, cioè nel Paese di destinazione).
In merito al contenuto della fattura, è stato innanzitutto previsto che la stessa debba riportare il “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”, in luogo del numero progressivo (per anno solare) richiesto dalla disciplina vigente.
In linea con la facoltà prevista dall’art. 227 della Direttiva n. 2006/112/CE, il numero di partita IVA del cessionario/committente (ovvero il numero identificativo IVA se l’operatore è stabilito in altro Paese Ue) dovrà essere riportato anche quando il destinatario del bene/servizio non sia debitore d’imposta; nel caso in cui il cessionario/committente italiano non agisca nell’esercizio d’impresa o di arte o professione, va indicato il codice fiscale.
Infine, viene introdotta la possibilità di emettere una fattura di contenuto semplificato per le operazioni di ammontare complessivo non superiore a 100 euro (elevabile fino a 400 euro con decreto ministeriale); indipendentemente dall’importo, la stessa facoltà è ammessa per le note di variazione e, ove previsto dal citato decreto ministeriale, per le operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti.
La fattura semplificata resterà, tuttavia, preclusa per le cessioni intracomunitarie e per le operazioni extraterritoriali effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altri Paesi Ue.
Fonte: Eutekne autore Marco PEIROLO  

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