Deducibilità costi auto per liberi professionisti e imprese : come cambia dopo la Riforma del lavoro

La Riforma del Lavoro, detta anche Legge Fornero ha modificato la deducibilità dei costi delle auto per professionisti e imprese a partire dal 2013.
Dopo un periodo di relativa stabilità (l’ultima modifica risale al 2007) la Legge Fornero recante la Riforma del mercato del Lavoro (art.4 c.72 L. n°92/12) ha modificato la deducibilità dei costi auto a partire dal periodo d’imposta 2013 riducendole nella misura del 27,50 % invece del 40 % attualmente in vigore.
La modifica avrà decorrenza dal 2013, tuttavia dovrà tenersene conto per la determinazione degli acconti 2013 e quindi con la dichiarazione dei redditi 2012.  Tale nuova minore percentuale,  vale sia per il costo d’acquisto che per le spese effettuate durante la vita del bene in questione.
Ricordiamo che la deducibilità delle autovetture è per i professionisti limitata a un solo veicolo per professionista e quindi nel caso di associazioni professionali a un veicolo per ogni socio o associato. Tale limite non si estende agli imprenditori commerciali.
Il costo massimo fiscalmente riconosciuto per l’acquisto dell’auto resta di 18.075.99 mentre il costo deducibile massimo scende, quindi, dagli attuali 7230 E a 4971 € nei 4 anni per i professionisti e 5 anni per le imprese.
Per i motocicli il costo massimo fiscalmente riconosciuto è di 4131.66 €, per i ciclomotori è di 2065.83 € e il costo deducibile massimo è rispettivamente di 1136 € e di 568 € nei 4 anni.
Esempio :
costo dell’auto : 25000 €
costo massimo fiscalmente deducibile : 18075.99
ammortamento annuo consentito secondo la tabella ministeriale : 25 %
costo che potrà essere dedotto annualmente : 18075.99 * 0.25 * 0.275 = 1243 €
Per le imprese tale quota di ammortamento per il primo anno andra’ ulteriormente ridotta a metà a norma dell’art. 102 del Tuir, che non viene richiamato dall’art. 54 del Tuir che disciplina la determinazione del reddito per i lavoratori autonomi.
Quindi i professionisti potranno dedurre il costo in 4 anni mentre le imprese in 5 anni.

 Leasing finanziario autovetture
Con le modifiche apportate dall’articolo 4-bis del decreto legge 16/2012 la durata del contratto di locazione finanziaria non incide più sulla deducibilità dei beni strumentali dei professionisti e imprenditori.
Essi non dovranno quindi più preoccuparsi della durata del contratto che andranno a firmare per l’uso del veicolo ma la deducibilità sarà sempre ammessa per un periodo non inferiore al periodo di  ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito, che per le auto è il 25% e quindi di norma 48 mesi.
La disposizione si applica ai contratti stipulati a decorrere dalla data di conversione del D.L. 16/2012 avvenuta con L. 44 del 26/4/2012 pubblicata in gazzetta il 28 aprile 2012.
In caso di contratti full service nella fattura le predette soglie massime s’intendono con esclusione dei costi accessori quali i costi di manutenzione, assicurazione e varie.
Esempio
Costo sostenuto dal concedente (al lordo IVA) : 40000 €
Ammontare totale canoni (al lordo di iva indetraibile) : 50000 €
Costo fiscalmente rilevante : 18075.99 €
Rilevanza fiscale dei canoni: 18075.99 / 40000 = 45.19 %
Canoni fiscalmente riconosciuti : 50000 * 45.19 % = 22595 €
Canoni deducibili : 22595 * 27,5% = 6214 €
 Costi di locazione e noleggio auto
I costi di locazione e di noleggio non sono fiscalmente rilevanti per la parte che eccede 3615.20 € annui per le autovetture, 774.69 € per i motocicli, 413.17 € per i ciclomotori. IL costo massimo deducibile sarà quindi rispettivamente di 994 €, 213 € e 114 € annui.
Anche le soglie per queste due tipologie di contratti s’intendono con esclusione dei costi per le prestazioni accessorie.
Ma conviene ancora intestare gli automezzi alle società?
Nulla cambia per gli agenti di commercio per i quali la percentuale di deducibilità è l’80%.
Nulla cambia per la detrazione Iva per la quale rimandiamo al nostro articolo “La detrazione IVA e la deducibilità dei costi delle auto”    che risulta a proposito dell’Iva ancora attuale.
Fonte: Fiscoetasse.com autore Rag. Luigia Lumia

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