Deducibilità perdite su crediti

Dal periodo d'imposta 2012 (periodo d'imposta in corso al 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della L. n. 134/2012, che ha convertito il c.d. Decreto Sviluppo, D.L. n.83/2012), per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare, gli “elementi certi e precisi”, che rendono certa la perdita del credito e dunque la sua deduzione fiscale come componente negativo, “sussistono in ogni caso”, se è “decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito” e se contemporaneamente il credito è di “modesta entità”, cioè di “importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione” e “non superiore a 2.500 euro per le altre imprese” (articolo 101, co. 5, terzo e quarto periodo del Tuir). 
Non è, tuttavia, possibile dedurre in Unico i crediti inesigibili (di modesta entità e scaduti da più di sei mesi), senza la preventiva registrazione della perdita a conto economico.
Proroga della deducibilità - La perdita su crediti può essere prorogata all'esercizio successivo a quello dell'imputazione in bilancio, se al 31 dicembre non sono rispettati i nuovi requisiti richiesti dal decreto Sviluppo. Al loro verificarsi, però, non è più possibile rinviare la deduzione, se la perdita è già registrata in contabilità. 
Il principio di derivazione - Tale regola va coordinata con il principio di derivazione della competenza fiscale da quella civilistica (art. 109, co. 4 del Tuir), secondo il quale sono indeducibili le spese e gli altri componenti negativi che non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. 
Il periodo di registrazione civilistico a Conto economico della perdita di un credito e quello della deduzione fiscale devono coincidere; non è possibile, quindi, dedurre fiscalmente un costo prima di averlo contabilizzato, ai sensi dell'articolo 2426, co. 1, punto 8 del c.c. (valore presumibile di realizzazione) e dell'Oic 15 (in fase di revisione e attualmente in bozza per consultazione fino al 31 ottobre 2012). 
Non è quindi possibile mantenere aperti i crediti inesigibili a Stato patrimoniale (perché sarebbero ancora recuperabili) e dedurli in Unico, perché di modesta entità e scaduti da sei mesi. 
Eccezione al principio di derivazione - Un'eccezione al principio summenzionato permette di dedurre i componenti negativi “imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio”. 
Il contribuente può stralciare con una perdita su crediti civilistica un credito inesigibile in un esercizio precedente rispetto a quello in cui lo deduce fiscalmente. Nell'anno della registrazione contabile va effettuata una variazione in aumento in Unico di tale importo e vanno iscritte imposte anticipate. 
Si pensi, ad esempio, al caso in cui l'amministratore nel redigere il bilancio considera inesigibile un credito che, pur essendo di modesta entità, non è scaduto da più di sei mesi al 31 dicembre. Tale credito non ha i requisiti per essere dedotto fiscalmente. 
In generale, quindi, per concludere, si può affermare che se la perdita è già stata rilevata contabilmente, al verificarsi delle condizioni introdotte dal Decreto Sviluppo (credito di modesta entità e scaduto da più di sei mesi) non è più possibile rinviare la deduzione fiscale ad anni successivi.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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