Detrazione IMU maggiorata per i figli adottivi

In base alle Linee Guida del MEF, la maggiorazione di 50 euro della detrazione si applica perché l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo
La maggiorazione della detrazione per l’abitazione principale di 50 euro prevista per gli anni 2012 e 2013 per ciascun figlio convivente del soggetto passivo si applica anche ai figli adottivi.
Stando alle precisazioni contenute nelle Linee Guida del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia, pubblicate l’11 luglio scorso, ai sensi dell’art. 27 comma 1 della L. n. 184/1983, è stabilito che “per effetto dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome”. Il successivo comma 3, inoltre, prevede che “con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia d’origine, salvi i divieti matrimoniali”.
Diversamente, la detrazione non può essere riconosciuta in caso di:
- affidamento dei minori, di cui agli artt. 2 e ss della L. n. 184/1983;
- affidamento preadottivo, di cui agli artt. 22 e ss della L. n. 184/1983.
Si ricorda che l’abitazione principale e le relative pertinenze beneficiano di un regime agevolato sotto i seguenti profili:
- applicazione di un’aliquota ridotta nella misura pari allo 0,4% (che potrà essere aumentata o ridotta dai Comuni entro un massimo di 0,2 punti percentuali);
- detrazione pari a 200 euro dall’imposta lorda, oltre all’eventuale maggiorazione di cui si è detto.
La detrazione è riconosciuta a scomputo dell’imposta dovuta per l’abitazione principale e le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, e deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione (cioè al periodo dell’anno in cui l’immobile è contemporaneamente destinato dal soggetto passivo a dimora abituale e residenza anagrafica), nonché, se l’unità immobiliare è destinata ad abitazione principale da più soggetti passivi, alla quota per la quale tale destinazione si verifica in capo a ciascun contitolare, prescindendo, quindi, dalle quote di proprietà o di diritto reale di godimento possedute da ciascuno di essi.
Qualora la destinazione anzidetta non si protragga per l’intero anno, il ragguaglio della detrazione pro rata temporis non avviene in base ai giorni di utilizzo dell’unità immobiliare quale abitazione principale, bensì ai mesi in cui tale destinazione sussiste, avendo cura di conteggiare per intero i mesi in cui il possesso si sia protratto per almeno quindici giorni nel corso del mese solare (in tal senso anche le Linee Guida del Ministero). 
I comproprietari (contitolari) che non dimorino abitualmente e/o non risiedano anagraficamente nell’abitazione, insieme al proprio nucleo familiare, non hanno titolo alla detrazione. Pertanto, se un’abitazione è posseduta da quattro fratelli in regime di comproprietà pro indiviso per un quarto ciascuno, ma solo due di essi vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente, la detrazione viene riconosciuta in capo a ciascuno dei due fratelli che vi dimorano e vi risiedono per metà (e non per un quarto) del relativo ammontare, come stabilito dal Comune.
La maggiorazione può ammontare al massimo a 400 euro
Tornando alla maggiorazione di 50 euro per ogni figlio dimorante e residente anagraficamente di età non superiore a 26 anni, è previsto che l’importo complessivo della maggiorazione, considerato al netto della detrazione di base, non possa superare un ammontare massimo di 400 euro. In pratica, si può fruire della maggiorazione per 8 figli al massimo.
Per fruire della maggiorazione il figlio deve avere un’età non superiore a 26 anni e, nello stesso tempo, deve dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo. Non rileva in alcun modo la circostanza che il figlio sia fiscalmente a carico o meno del genitore.
I Comuni possono disporre l’innalzamento della misura della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In questo caso, tuttavia, l’ente locale non potrà stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.
Fonte: Eutekne autore Arianna ZENI  

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