Dichiarazioni d’intento ricevute: chiarimenti dell’Agenzia

Risoluzione n. 82/E del 1° agosto 2012
A seguito delle numerose richieste di chiarimenti circa la modalità di compilazione del modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute, l’Agenzia pubblica la Risoluzione n. 82/E del 1° agosto 2012. 
Termine più ampio per l’invio della comunicazione - La fattispecie delle dichiarazioni d’intento ricevute era stata oggetto di modifiche normative dell’art. 2, co. 4, del D.L. n. 16/2012, c.d. Decreto semplificazioni. 
Tale decreto ha, in particolare, modificato l’art. 1, co. 1, lett. c), della L. 746/83, introducendo un termine più ampio per l’invio della predetta comunicazione da parte dei fornitori di esportatori abituali. 
L’assolvimento dell’adempimento, infatti, non è più richiesto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della lettera d’intento, ma entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l’operazione realizzata senza applicazione dell’imposta (art. 8, co. 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/72). 
Il termine della prima liquidazione Iva periodica è da considerare “termine ultimo” – L’Agenzia, con la Risoluzione n. 82/E in esame, evidenzia che il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l’operazione costituisce il termine ultimo per eseguire l’adempimento. 
Resta ferma, quindi, la possibilità per i contribuenti che ricevono lettere d’intento da esportatori abituali di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata. 
Il modello da utilizzare è quello vecchio - Nelle more dell’approvazione di una nuova versione del modello di comunicazione adeguata al mutato quadro normativo, l’adempimento continua a essere assolto utilizzando la modulistica attualmente in uso e approvata con provvedimento del 14 marzo 2005. 
Al fine di poter consentire la compilazione del predetto modello alla luce della modifica normativa intervenuta, il campo contenuto nel frontespizio, denominato “Periodo di riferimento”, potrà essere compilato indicando esclusivamente l’anno di riferimento, ossia il 2012. 
Tale modalità espositiva, conclude l’Agenzia, potrà essere adottata sia nell’ipotesi in cui la comunicazione venga effettuata avendo riguardo alla data di effettuazione dell’operazione non imponibile come anche nei casi in cui la comunicazione risulti antecedente alle medesime operazioni.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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