Documentazione con data certa per i beni in godimento

La previsione appare però di difficile applicazione per il 2011 e, più in generale, risulta complicato fissare nel contratto il corrispettivo annuo
Si avvicina velocemente la data del 15 ottobre 2012, termine per l’invio telematico della comunicazione dei beni dati in godimento ai soci relativa al 2011, ma, nonostante l’intervento della circ. 24 del 15 giugno 2012, alcune questioni restano da chiarire attraverso un ulteriore esame, che dovrebbe essere eseguito dagli organi competenti prima della data citata.
Un primo aspetto da approfondire riguarda i beni sociali il cui utilizzo è già codificato tra società e soci da un contratto di locazione o comodato. Sul punto, la circolare 24 ha assunto una posizione estremamente rigida e, per certi versi, non supportata da alcun dato normativo: al paragrafo 3, si afferma che “per esigenze di certezza e di documentabilità […] si ritiene opportuno precisare che il corrispettivo annuo e le altre condizioni contrattuali debbano risultare da apposita certificazione scritta di data certa, antecedente alla data di inizio dell’utilizzazione del bene”.
In proposito, si è già affermato da parte della dottrina che tale previsione risulta di impossibile attivazione per il 2011, per il semplice motivo che le parti del contratto non conoscevano la necessità della data certa anteriore all’inizio dell’utilizzazione del bene. Sarebbe, quindi, opportuno chiarire che tale previsione non può che valere laddove l’inizio dell’utilizzazione del bene sia successivo al 15 giugno 2012.
La questione va, però, ulteriormente approfondita in merito ai contenuti della “apposita certificazione scritta”, cioè il contratto con il quale si legittima e si disciplina l’utilizzo del bene sociale da parte di terzi. La richiesta dell’indicazione di un corrispettivo annuo non sembra un’informazione in tutti i casi ottenibile. Certamente vi saranno ipotesi in cui il bene sociale sia concesso in locazione per un lasso temporale stabile ad un corrispettivo predeterminato, ma vi saranno anche altre e numerose ipotesi in cui il bene venga utilizzato episodicamente in base a una convenzione; tale convenzione fissa in linea generale le condizioni di utilizzo, ma non può stabilire aprioristicamente un corrispettivo dovuto, dal momento che non si sa quale sarà l’utilizzo effettivo del bene. Facciamo l’esempio concreto, assai frequente, dell’utilizzo dell’auto aziendale da parte dei familiari del socio: vi saranno ipotesi di utilizzo costante, ma anche altre in cui l’auto sia concessa episodicamente al terzo. In questi casi, come si può stipulare un contratto con data certa che stabilisca l’entità del corrispettivo annuo?
Una possibile soluzione operativa potrebbe essere la seguente: le parti redigono un contratto con data certa anteriore all’inizio della prima utilizzazione, che stabilisca un corrispettivo giornaliero per l’utilizzo del bene. Il contratto potrebbe regolare altresì le modalità con cui il terzo potrà usufruire dell’auto (richiesta di utilizzo e concessione del bene previa verifica da parte della società della disponibilità del medesimo), e in seguito, una volta ottenuta la data certa, il bene verrà utilizzato di volta in volta pagando un corrispettivo in base ai giorni di detenzione.
Ovviamente questa soluzione dovrebbe essere avallata dall’Agenzia delle Entrate, ma sembra un compromesso ragionevole tra necessità di documentabilità e impossibilita di conoscere a priori il corrispettivo annuo.
Del resto, la comunicazione va eseguita a posteriori, in via ordinaria dal 2013 entro il 31 marzo di ogni anno, per cui al momento in cui si dovrebbe eseguire l’adempimento la società avrà certamente la possibilità di quantificare l’importo degli eventuali costi non deducibili (in relazione ai beni diversi dall’auto) per effetto del godimento del bene a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato.
Per quanto attiene al calcolo delle conseguenze reddituali dell’utilizzo del bene per un periodo limitato dell’anno, occorre distinguere due aspetti. Il primo aspetto, abbastanza semplice, è la determinazione del reddito diverso ex art. 67 lett. h ter) del TUIR in capo al socio. In tal caso, è necessario ragguagliare a giorni il corrispettivo “normale” e confrontarlo con quello erogato dal terzo: la differenza è il reddito diverso. Quindi, ipotizzando che il corrispettivo annuo normale sia pari a 12.000 euro, quello giornaliero è pari a 32,87 euro. Se il terzo ha corrisposto 20 euro al giorno, il reddito sarà pari a 12,87 x giorni di utilizzo.
Più complesso il secondo aspetto, ossia l’indeducibilità dei costi in capo alla società, poiché tale indeducibilità, secondo le indicazioni della circ. 24, deve essere proporzionale alla differenza tra corrispettivo normale e quanto effettivamente corrisposto. Nel caso di prima, la differenza in percentuale è pari al 39,15%.Se i costi del bene in locazione sono pari a 1000, la quota indeducibile sarà 391,5, ma bisogna scorporare da questo calcolo gli eventuali  costi di impiego specificamente sostenuti nel periodo di utilizzo, che sono totalmente indeducibili.
Come si può notare, si tratta di un calcolo non semplice che, tuttavia, parziale concessione dell’Agenzia delle Entrate, non va eseguito per i beni la cui deducibilità è già parziale in seguito a disposizioni specifiche del TUIR, come nel caso degli autoveicoli ex art. 164 del medesimo Testo unico.
Fonte: Eutekne autore Paolo MENEGHETTI    


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