Fringe benefit esclusi dal riepilogo

Rientro dalle ferie con occhi puntati alla comunicazione dei beni ai soci. Entro il 15 ottobre le società dovranno comunicare gli utilizzi 2011 con interrogativi e problematiche che la circolare 24/E del 15 giugno non ha preso in considerazione. Da chiarire, in particolare, la sorte delle concessioni in benefit a soci-dipendenti o amministratori, esclusi dalla disciplina sostanziale e le modalità di comunicazione dei finanziamenti dei soci. 
Beni a soci
La manovra di ferragosto del 2011 ha introdotto una ipotesi di tassazione per i beni di impresa che le società concedono a soci e a familiari a un corrispettivo inferiore al valore di mercato del diritto d'uso. Il socio deve farsi tassare l'eccedenza tra valore e corrispettivo, quale reddito diverso, e la società deve rendere indeducibili i costi relativi al bene assegnato. Per consentire al fisco di operare i conseguenti controlli, società e utilizzatori devono comunicare alle Entrate i dati relativi ai beni in uso. Il provvedimento del 16 novembre 2011, che ha approvato lo schema di comunicazione, ne ha esteso il contenuto ai finanziamenti e agli apporti effettuati dai soci alle società concedenti.
La norma, che è in vigore dall'esercizio 2012, obbliga anche al ricalcolo al rialzo dell'acconto, determinando un'imposta storica virtuale come se la stessa valesse già lo scorso anno. Ricalcolo che la circolare 24/E/2012 ha consentito di effettuare interamente con la seconda rata del 30 novembre.
La circolare ha chiarito l'ambito sostanziale della disciplina, ma non è entrata nel merito del contenuto della comunicazione.
Obbligati ed esclusi
Alcune indicazioni dell'Agenzia, in particolare quelle sui requisiti soggettivi, sono peraltro immediatamente applicabili anche con riguardo alla comunicazione. Nessun obbligo dichiarativo scatta, in primo luogo, a carico di soggetti concedenti per i quali non valgono le nuove regole sostanziali di tassazione. Fuori dalla comunicazione, dunque, le società semplici, gli enti non commerciali (non titolari di reddito di impresa), le associazioni professionali (che producono reddito di lavoro autonomo) e le società estere senza stabile organizzazione.
Lo stesso esonero dovrebbe riguardare anche le concessioni a tipologie di soci che non rilevano quali utilizzatori; la circolare 24/E ha chiarito al riguardo che la tassazione come reddito diverso non scatta per le assegnazioni a soci che utilizzano i beni nell'ambito del reddito di impresa (si pensi ad una società socia della concedente), ovvero come fringe benefit (soci-dipendenti), o ancora nella loro qualità di professionisti (si pensi ad un socio che è pure consulente della concedente). È da ritenere che per queste fattispecie nessuna comunicazione debba essere effettuata, anche se le istruzioni al provvedimento del 16 novembre 2011 paiono porre l'adempimento a carico di ogni assegnazione a soci, pur in assenza di reddito tassabile. La circolare ha inoltre esteso il nuovo regime agli utilizzi personali di beni di impresa da parte dell'imprenditore individuale, il che comporterebbe un obbligo di comunicazione. L'anomalia di questa fattispecie (con la doppia tassazione che ne deriva sul medesimo soggetto) potrebbe però indurre l'Agenzia a ritornare sui suoi passi.
Comunicazione del 2011
Nonostante le novità sostanziali abbiano efficacia dall'esercizio 2012 (Unico 2013), l'agenzia delle Entrate ha previsto che l'obbligo di comunicazione scatti già con riferimento alle assegnazioni in essere nel 2011, anche se cessate prima del 31 dicembre. I dati dovranno essere trasmessi entro il 15 ottobre utilizzando il tracciato record allegato al provvedimento del 16 novembre 2011.
Per la prima comunicazione - oltre ai problemi riguardanti i dati dei finanziamenti dei soci (sui quali si veda l'articolo a lato) - resta da chiarire il regime sanzionatorio in caso di omissione o irregolarità, trattandosi di un adempimento introdotto da un provvedimento amministrativo che non era espressamente previsto dalla norma. In assenza, per il 2011, di alcun obbligo di tassazione sostanziale non potrà in ogni caso essere irrogata la sanzione ordinaria (pari al 30% del reddito non dichiarato), ma, eventualmente, quella fissa residuale che va da 258 a 2.065 euro. 
La bussola
GLI INTERESSATI
Chi è dentro
Rilevano, quali concedenti, le società e gli enti italiani titolari di reddito di impresa, le imprese individuali e le stabili organizzazioni in Italia di società estere, nonché gli enti non commerciali limitatamente ai beni di impresa. Come utilizzatori sono da considerare i soci, residenti e non residenti, delle società concedenti, e i familiari dell'imprenditore o dei soci. Rilevano anche i soci o familiari che utilizzano beni di società controllate o collegate di quella da essi partecipata
SOCIETÀ ESTERE NEUTRE
Chi è fuori
Niente comunicazione, anche se concedono beni a soci, le società semplici e le società estere senza stabile organizzazione in Italia. Fuori dall'obbligo anche le associazioni professionali e gli enti non commerciali per beni non relativi ad attività di impresa. Esclusi i beni utilizzati dai soci nell'ambito del reddito di impresa o di lavoro autonomo, nonché quelli in godimento ad enti non commerciali per fini istituzionali. Si auspica che vengano esclusi anche i beni dati in fringe benefit 
PLAFOND DI 3MILA EURO
I beni
Devono essere comunicati tutti i beni comunque assegnati ai soggetti sopra ricordati, a prescindere dal fatto che l'utilizzo avvenga a titolo gratuito o verso corrispettivo e che quest'ultimo sia, o meno, inferiore al valore di mercato. Rilevano i beni a qualunque titolo posseduti dalla concedente: proprietà, noleggio, comodato, leasing eccetera. Non vanno rilevati i beni di valore, al netto di Iva, inferiore a 3mila euro (diversi da auto, barche, aerei e immobili)
APPORTI DI CAPITALI
I finanziamenti dei soci 
Si devono evidenziare i finanziamenti effettuatI dai soci alla società. Si tratta degli apporti (si ritiene sia in denaro che in natura) a titolo di finanziamento (fruttifero o infruttifero) o di versamento senza obbligo di restituzione. Le somme paiono rilevare anche se apportate da soci diversi da quelli che hanno in uso il bene (e per importi eccedenti quanto impiegato per pagare il bene). Si ritiene che i finanziamenti non vadano comunque comunicati se la società non ha alcun bene dato in uso ai soci 
VEICOLI E AEREI
Cosa comunicare 
I beni si suddividono in sei categorie: a) autovetture; b) altri veicoli; c) unità da diporto; d) aeromobili; e) immobili; f) altri beni. Per auto e veicoli andrà indicato il numero di telaio, per gli immobili gli identificativi catastali, per le barche la lunghezza in metri, per gli aerei la potenza. Si dovrà inoltre specificare se si tratta o meno di beni a uso esclusivo della persona fisica. Si devono poi esporre i dati della concessione (data di inizio e fine), corrispettivo e valore di mercato del godimento
OMESSA DENUNCIA
Scadenza e sanzioni 
La comunicazione (il cui obbligo è, in solido, a carico di concedenti e utilizzatori) relativa agli utilizzi del 2011 si presenta in via telematica entro il 15 ottobre 2012. I beni vanno comunicati anche se l'uso è cessato (o il bene venduto) prima del 31 dicembre 2011. Vanno esposti anche i finanziamenti in corso nel 2011. Per l'omissione della comunicazione o per la sua trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è del 30% del reddito non dichiarato.
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca Gaiani

Commenti