Il MEF ha 4 mesi di tempo per esaminare le domande di iscrizione

Lo ha chiarito lo stesso Ministero dell’Economia con il DM n. 144/2012, in vigore dal prossimo 13 settembre
Approda in Gazzetta Ufficiale, con entrata in vigore a partire dal prossimo 13 settembre 2012, il Regolamento relativo alle modalità d’iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali. 
Lo prevede il Decreto n. 144 del Ministero dell’Economia (pubblicato nella G.U. di ieri, n. 201/2012), uno dei molti decreti attuativi contemplati dal DLgs. 39/2010: in particolare, il DM 144/2012 ha il compito di dare applicazione all’art. 6 del citato DLgs.
Il Registro dei revisori legali è istituito presso il MEF e la sola iscrizione presso tale Registro dà diritto all’uso del titolo di revisore legale.
Tra le novità più interessanti, vi è l’obbligo di indicare nella domanda di iscrizione le eventuali reti di professionisti/consulenti di cui il revisore fa parte. Più in generale, la domanda di iscrizione dovrà essere redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del MEF e potrà essere inviata anche per via telematica o digitale, allegando copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d’identità in corso di validità del richiedente e, in caso di società, del legale rappresentante.
L’art. 2 del decreto attuativo individua i requisiti per l’iscrizione rinviando all’art. 2, commi 2 e 3 del DLgs. n. 39/2010 per le persone fisiche, nonché al comma 4 per le società.
Per le persone fisiche, la domanda di iscrizione deve contenere, oltre a dati anagrafici e titolo di studio:
-l’indirizzo presso cui il revisore svolge la propria attività e l’indirizzo PEC;
-la dichiarazione di aver svolto il tirocinio e di aver superato il relativo esame;
-l’amministrazione o l’ente di appartenenza, se il revisore è pubblico dipendente;
-il nome, il numero di iscrizione, l’indirizzo e il sito internet della società di revisione presso cui il revisore svolge l’attività o della quale è socio o amministratore;
-ogni altra eventuale iscrizione in Albi o Registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati comunitari o in Paesi terzi;
-la dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità;
- l’eventuale rete di appartenenza, di cui all’art. 1, comma 1, lettera l), del DLgs. 39/2010.
Naturalmente, occorrerà anche aver provveduto al versamento del contributo d’iscrizione: importo, termini e modalità di tale contributo sono determinati con decreto del Ministero dell’Economia.
I revisori appartenenti ad uno degli altri Stati membri dell’Ue, inoltre, devono indicare nella domanda d’iscrizione la propria residenza (o il domicilio in Italia o il domicilio fiscale), il numero d’iscrizione nel Registro del Paese d’origine e l’avvenuto superamento della prova attitudinale di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) del DLgs. 39/2010.
I revisori di un Paese terzo che possiedono requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa nazionale, oltre a quanto richiesto per i revisori Ue, nella domanda d’iscrizione al Registro producono la dichiarazione di aver superato la prova attitudinale prevista dall’articolo 2 comma 3, lett. b) del DL 39/2010 e di essere in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale previsti nel Paese terzo.
Quanto alle società di revisione, la domanda dovrà indicare:
- l’indirizzo della sede e di tutti gli uffici con rappresentanza stabile in Italia;
- l’indirizzo di PEC e l’eventuale sito internet, il nome del referente e ogni altra informazione utile che consenta di comunicare con la società;
- il nome, cognome e il numero di iscrizione nel Registro dei revisori legali soci o amministratori della società di revisione, degli altri revisori legali che svolgono attività di revisione legale presso la società, nonché di coloro che rappresentano la società nella revisione legale,
- eventuali provvedimenti di sospensione o divieto di assunzione di nuovi incarichi, nonché la sussistenza di provvedimenti emanati dalla Consob;
- i dati identificativi dei soci e componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione diversi dai revisori;
- la denominazione dell’eventuale rete a cui la società appartiene.
Una volta presentata la domanda, il MEF ha quattro mesi di tempo dalla ricezione per esaminare le domande. Se l’ufficio accerta l’insussistenza, anche parziale, dei requisiti per l’iscrizione, ne dà comunicazione al richiedente assegnandogli un termine non superiore a 30 giorni per sanare le carenze. Qualora la carenza non venisse sanata, l’Ufficio dispone, con provvedimento motivato, il diniego all’iscrizione.
Oltre alle fattispecie previste dal DLgs. 39/2010, la cancellazione del revisore o della società di revisione dal Registro può intervenire, attraverso un decreto del MEF:
- su richiesta dell’interessato, se non sono in corso incarichi di revisione legale o procedimenti sanzionatori;
- quando sia venuta meno una delle condizioni o dei requisiti previsti per l’iscrizione al Registro.
Fonte: Eutekne autore Giancarlo ALLIONE

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