IMU a carico del coniuge assegnatario

Anche i benefici sull’abitazione principale spettano solo al coniuge o ex coniuge assegnatario, poiché titolare di un atipico diritto reale di abitazione
Un aspetto della disciplina dell’IMU che meriterebbe una più adeguata illustrazione è quello relativo all’assegnazione della casa coniugale. L’art. 13, comma 10, ultimo periodo, del DL n. 201/2011 convertito ha disposto, fra l’altro, che le agevolazioni previste per l’abitazione principale e relative pertinenze (aliquota ridotta e detrazione) si applicano anche alla fattispecie di cui al comma 3-bis dell’art. 6 del DLgs. n. 504/1992 (Decreto ICI).
Si tratta della novella introdotta dall’art. 1, comma 6, lett. b), della L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008), in forza della quale il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultava assegnatario della casa o ex casa coniugale, avrebbe dovuto determinare l’ICI applicando l’aliquota deliberata dal Comune impositore competente per l’abitazione principale e le detrazioni (ordinaria e ulteriore) calcolate in proporzione alla quota posseduta. La novella operava a condizione che tale soggetto passivo non fosse titolare né del diritto di proprietà né di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) su un immobile destinato ad abitazione (principale) ubicato nello stesso Comune ove era situata la casa o ex casa coniugale (cfr. ris. n. 12/DF del 5 giugno 2008, paragrafo 5; ris. n. 11/DF del 10 aprile 2008, paragrafo 3). Novella che il legislatore ha inserito nella disciplina dell’ICI per recepire il consolidato orientamento della Cassazione, secondo il quale il diritto del coniuge, cui in sede di separazione legale o di divorzio sia stato assegnato dal giudice il godimento della casa o ex casa coniugale di proprietà dell’altro coniuge o ex coniuge, è un “atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale” (fra tante, Cass. n. 3153/2012 e n. 21135/2011). Ne discende che, in capo al coniuge o ex coniuge assegnatario dell’immobile, non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento che attribuiscono la veste di soggetto passivo dell’ICI (ris. n. 5/DPF del 18 ottobre 2007).
In seguito l’art. 4, comma 12-quinquies, del DL n. 16/2012 convertito ha stabilito, invece, che, ai soli fini dell’IMU “l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”. Secondo la condivisibile precisazione ministeriale, quest’ultima novella ha introdotto nella disciplina dell’IMU una rilevante novità nell’ambito della categoria dei soggetti passivi. Essa, infatti, nel disporre che l’assegnazione della casa o ex casa coniugale fa sorgere “in ogni caso” un diritto di abitazione nei confronti del coniuge o ex coniuge assegnatario della stessa, ne riconosce espressamente la soggettività passiva in via esclusiva (circ. n. 3/DF del 18 maggio 2012, paragrafo 6.1).
Di conseguenza, le agevolazioni previste per l’abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto congiuntamente all’abitazione) possono essere usufruite solo dal coniuge o ex coniuge assegnatario della casa. Si ricorda che, in caso di separazione legale, i coniugi non perdono tale qualità fino a quando non interviene la sentenza di divorzio (circ. Agenzia delle Entrate n. 7 del 26 gennaio 2001, risposta 2.2). Le linee guida MEF, poi, hanno confermato l’affermazione del Dipartimento delle Finanze secondo cui la disposizione del comma 12-quinquies dell’art. 4 del DL n. 16/2012 ha abrogato tacitamente, in quanto incompatibile, la previsione del legislatore dell’IMU “sperimentale” (rilievo n. 6). Ne discende, secondo il nuovo assetto normativo, che i benefici concernenti l’abitazione principale e relative pertinenze spettano esclusivamente al coniuge o ex coniuge assegnatario della casa o ex casa coniugale, in quanto titolare di un atipico diritto reale di abitazione e quindi unico soggetto passivo dell’IMU, come riconosciuto dalla legge.
In particolare, il nuovo balzello va corrisposto solo dal coniuge o ex coniuge assegnatario della casa, anche se questi non è titolare né del diritto di proprietà né di altro diritto reale di godimento sulla stessa. Tale soggetto passivo potrà quindi usufruire per detta casa sia dell’aliquota ridotta, sia della detrazione ordinaria (200 euro) e maggiorata (50 euro per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni). Pertanto, a titolo esemplificativo, per una casa posseduta in comproprietà tra genitore e figlio legalmente separato e assegnata dal giudice al coniuge di quest’ultimo, il soggetto passivo dell’IMU è esclusivamente la persona non proprietaria dell’immobile (coniuge e nuora).
Infine, si rimarca che, per “casa coniugale”, dovrebbe intendersi “casa adibita a residenza familiare”, cioè abitazione di residenza dei coniugi o ex coniugi, per cui nell’ipotesi di assegnazione anche della casa di villeggiatura il diritto di abitazione riguarderebbe soltanto l’abitazione cosiddetta “principale”. Per la residenza secondaria, invece, si configurerebbe un atipico diritto personale di godimento. Tuttavia si auspica una pronuncia ufficiale che prenda in considerazione anche le coppie di fatto con figli minori di età, per le quali i giudici assegnano le case ai genitori (“non coniugi”) affidatari di prole.
Fonte: Eutekne autore Antonio PICCOLO  

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