In Gazzetta il nuovo Registro dei revisori

Con tre DM pubblicati ieri, sono stati precisati i contenuti del Registro, le modalità d’iscrizione e le sanzioni in caso di mancata comunicazione
È stato pubblicato sulla G.U. n. 201 di ieri, 29 agosto, il Decreto n. 145/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante il regolamento relativo al contenuto informativo del Registro dei revisori legali, i requisiti per l’iscrizione nonché i criteri per la prima istituzione. Il provvedimento entrerà in vigore il 13 settembre 2012.
Il DM in commento fa parte, come gli altri due pubblicati ieri in Gazzetta (nn. 144 e 146/2012), dei decreti attuativi previsti dal DLgs. 39/2010, e ha il compito specifico di dare attuazione all’art. 2, commi 2, 3, 4 e 7 e all’art. 7, comma 7, del citato decreto legislativo.
Le informazioni contenute nel Registro dei revisori saranno conservate in forma elettronica e saranno fruibili gratuitamente attraverso una apposita sezione del sito internet istituzionale del MEF, Ragioneria generale dello Stato.
In sede di prima formazione del Registro, hanno diritto all’iscrizione le persone fisiche e le società che, al momento dell’entrata in vigore del regolamento (13 settembre 2012), siano già iscritti al Registro dei revisori contabili (art. 1 DL 88/1992) e all’Albo speciale delle società di revisione.
Possono essere inoltre iscritti, a richiesta:
- coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento, hanno acquisito il diritto di essere iscritti nel Registro dei revisori contabili, a condizione che la relativa istanza sia prodotta entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento stesso;
- coloro che, alla data di entrata in vigore del regolamento, hanno presentato istanza di partecipazione ad una sessione d’esame non ancora conclusa per l’iscrizione al Registro dei revisori contabili e hanno, alla data di presentazione dell’istanza di iscrizione al Registro, superato l’esame medesimo.
Tuttavia, anche per gli iscritti al Registro dei revisori contabili di cui al DL 88/1992 l’iscrizione al nuovo Registro dei revisori non avviene semplicemente “d’ufficio”. Tutti i “vecchi revisori persone fisiche” (per le società di revisione sono previste ulteriori informazioni) dovranno infatti comunicare, anche in via elettronica, con le modalità che saranno individuate dal Ragioniere generale dello Stato:
- i dati anagrafici, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica certificata, il codice fiscale, la partita IVA nonché il numero di iscrizione nel Registro dei revisori;
- l’indirizzo completo presso cui il revisore svolge la propria attività;
- gli incarichi di revisione legale in essere, con specifica indicazione di quelli svolti presso enti di interesse pubblico, la durata degli stessi e i relativi corrispettivi pattuiti ricevuti direttamente, ovvero svolti, in qualità di socio, amministratore o collaboratore, presso una società di revisione;
- eventuali provvedimenti di sospensione o divieto di assunzione di nuovi incarichi, nonché la sussistenza di provvedimenti emanati dalla Consob a carico dei revisori o della società ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettere c) e d), del DLgs. 39/2010;
- l’eventuale rete di appartenenza, come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera l) del DLgs. 39/2010.
Soprattutto, però, dovranno comunicare l’opzione per l’iscrizione nell’elenco dei revisori attivi, oppure, se non sono in corso incarichi di revisione legale né collaborazioni presso una società di revisione, nella sezione dei revisori inattivi.
La comunicazione dei predetti dati dovrà avvenire entro 90 giorni dalla determina del Ragioniere generale dello Stato, con cui saranno fissate le modalità di trasmissione.
Una parte delle informazioni fornite costituiranno il contenuto informativo del Registro per le persone fisiche (art. 10 del decreto) e per le società (artt. 10 e 12 del decreto).
In caso di mancata trasmissione delle citate informazioni, i revisori legali e le società di revisione legale saranno iscritti d’ufficio nell’elenco dei revisori attivi, ferma restando l’applicabilità delle sanzioni di cui all’art. 24 del DLgs. 39/2010.
Sulla base di questa norma il Ministero dell’Economia, nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni, tenendo conto della gravità, può:
- applicare al revisore legale o alla società di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 150mila euro;
- sospendere dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni, il responsabile della revisione legale dei conti al quale sono ascrivibili le irregolarità;
- revocare uno o più incarichi di revisione legale;
- vietare al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale dei conti per un periodo non superiore a tre anni;
- cancellare dal Registro il revisore legale, la società di revisione o il responsabile della revisione legale.
Fonte: Eutekne autore Giancarlo ALLIONE

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