La nuova deducibilità delle perdite su crediti

Quadro normativo - La legge di conversione del D.L. 83/2012, approvato in via definitiva dal Senato il 3 Agosto 2012, ridetermina i parametri quantitativi, e amplia i parametri qualitativi, relativi alla deduzione fiscale delle perdite su crediti. 
La modifica dell'articolo 101 del Tuir, prevede che l’ impresa possa, nelle fattispecie espressamente individuate, portare in deduzione le perdite su crediti, senza la necessità che la stessa sia supportata da particolare oneri documentali, in quanto si ritengono sussistere ex lege i cosiddetti "elementi certi e precisi". 
Nello specifico, la citata disposizione prevede la deduzione immediata per i crediti di modesto ammontare, l’ assimilazione della ristrutturazione dei debiti alle procedure concorsuali e la rilevanza automatica per i soggetti IAS della cancellazione dei debiti dal bilancio a seguito di eventi estintivi. 
I crediti di modesto ammontare - Per quanto attiene ai crediti di modesto ammontare, per i quali l'amministrazione finanziaria aveva già ammesso la deduzione, senza però fornire puntuali criteri d’ individuazione, la nuova norma sancisce, a partire dal periodo d’ imposta 2012, la deducibilità delle perdite su crediti che presentano i seguenti requisiti: 
- deve essere “decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito”; 
- il credito deve essere di modesta entità. In particolare, si prevede la deducibilità automatica qualora il credito insoluto non superi i 5mila euro per le imprese di grandi dimensioni e 2.500 euro per tutte le altre imprese. 
I due requisiti devono verificarsi congiuntamente. 
Alcuni aspetti della norma necessitano di ulteriori chiarimenti. 
In particolare, si renderà necessario specificare sia la data in cui il periodo di oltre sei mesi dalla scadenza deve essere verificato (fine dell’ esercizio o approvazione del bilancio) che la possibilità di considerare, ai fini della soglia minima, singolarmente i crediti verso lo stesso cliente. 
Le dimensioni rilevanti di un’ impresa – Come precedentemente accennato, uno dei requisiti affinché le perdite su crediti siano automaticamente deducibile è di carattere quantitativo e prevede, in particolare, la deducibilità automatica del credito insoluto inferiore ai 5mila euro per le imprese di grandi dimensioni e 2.500 euro per tutte le altre imprese. 
Per individuare le dimensioni rilevanti di un’impresa, si deve far riferimento ai parametri stabiliti dal Legislatore ai fini del controllo delle imprese di più rilevanti dimensioni. 
In particolare, l'articolo 27, comma 10, del D.L. 185/08 prevede che si considerino imprese di grandi dimensioni quelle che conseguono un volume d’affari o ricavi superiori a 150 milioni di euro. 
La disposizione richiamata prevede inoltre che il “limite è gradualmente diminuito fino a 100 milioni di euro entro il 31 Dicembre 2011. 
Resta da stabilire se far riferimento, al fine di individuare le imprese di dimensioni rilevanti al limite di 100 milioni di euro o considerare, in assenza del provvedimento attuativo dell’ Agenzia delle Entrate, il previgente limite di 150 milioni di euro. 
Autorevole dottrina ha evidenziato che il modello Unico 2012, pagina 13, richiamando l'articolo 27, comma 10, del D.L. 185/08 prevede che si considerino imprese di grandi dimensioni quelle che conseguono un volume d’affari o ricavi superiori a 100 milioni di euro. 
L’ assimilazione della ristrutturazione del debito alle altre procedure concorsuali – La legge di conversione del D.L. 83/2012 equipara l'accordo di ristrutturazione del debito, previsto dall'articolo 182-bis della legge fallimentare, all'elenco delle procedure concorsuali indicate nell'articolo 101 del Tuir. 
Di conseguenza, è diventata automatica la deduzione delle perdite risultanti a seguito del decreto di omologa dell'accordo stesso. 
Rimane da chiarire il periodo in cui operare la deduzione, e dunque se sia obbligatorio operare la deduzione nell'esercizio di apertura della procedura o se si possa imputare la stessa in uno o più esercizi successivi.
Fonte: Fiscal Focus autore Gioacchino De Pasquale

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