La «semplificata» non paga il notaio e l'imposta di bollo

La Srls è regolata dall'articolo 2463-bis del Codice civile e può essere costituita soltanto da una o più persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni d'età. Occorre un atto pubblico notarile secondo lo schema standard tipizzato con l'apposito decreto del ministro della Giustizia. Come spiegato nel servizio qui sopra, quindi, questo tipo di società non si dovrebbe poter utilizzare nei casi in cui occorre confezionare uno statuto ad hoc per disciplinare situazioni particolari.
Nella denominazione va esplicitamente indicato che si tratta di una Srl semplificata. Inoltre, la denominazione di «società a responsabilità limitata semplificata», l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del Registro delle imprese presso cui la Srls è iscritta vanno indicati negli atti, nella corrispondenza della società e pure «nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico».
Capitale e costi
Quanto al capitale sociale, il fatto che debba essere compreso tra 1 e 9.999,99 euro esclude la possibilità di utilizzo di una Srls per attività che abbiano bisogno di una capitalizzazione pari o superiore a 10mila euro. Allo stesso tempo, la Srls che si trovi ad aumentare il suo capitale sopra i 9.999,99 euro dovrà dismettere l'abito della Srls e trasformarsi in una Srl.
Il capitale sociale va versato esclusivamente in denaro (non essendo ammessi i conferimenti in natura) e non è possibile il versamento per centesimi perché va sottoscritto e versato per intero all'atto della costituzione; inoltre, il versamento del capitale sociale non va fatto in banca ma nelle mani di coloro che sono nominati amministratori della Srls.
Quanto ai costi di costituzione, l'atto costitutivo e l'iscrizione nel Registro delle imprese sono esenti da «diritto di bollo» (da intendere come «imposta» di bollo) «e di segreteria» e non sono dovuti onorari notarili: restano quindi da pagare l'imposta di registro, di 168 euro, e la tassa annuale camerale.
Il Cda 
Un'altra differenza rispetto alla Srl è che l'organo amministrativo della Srls può essere composto solo di persone fisiche che devono necessariamente essere soci. Come nella Srl normale, si può trattare di un unico amministratore oppure di una pluralità di amministratori: in quest'ultimo caso, essi compongono necessariamente un Cda. Più complicato è capire se si possano introdurre clausole in ordine all'amministrazione non collegiale, scegliendo tra le forme dell'amministrazione disgiuntiva o congiuntiva: la risposta negativa dovrebbe essere suffragata dal ragionamento secondo cui non dovrebbe essere possibile inserire variazioni opzionali rispetto al format dello statuto standard.
Fonte: Il sole 24 ore

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