Nel leasing, riflessi IRAP a «doppio binario» per lo scorporo degli interessi

Le novità contenute nel DL n. 16/2012 impattano diversamente a seconda che si tratti di soggetti IRES o di soggetti IRPEF
Lo “sganciamento” tra la durata effettiva del contratto di leasing e la durata minima prevista, per i contratti stipulati a decorrere dal 29 aprile 2012, per effetto dei novellati artt. 54 e 102 del TUIR (art. 4-bis del DL n. 16/2012), pone alcuni problemi di coordinamento con la disciplina IRAP.
Nell’ambito di tale tributo regionale, infatti, sussistono due differenti modalità di determinazione della base imponibile:
- per i soggetti IRES, ovvero per i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria che hanno optato per la determinazione dell’imponibile con le stesse regole delle società IRES, l’art. 5 del DLgs. n. 446/97 prevede l’utilizzo del metodo di derivazione contabile, secondo cui le voci rilevanti del Conto economico (tra cui i canoni di leasing allocati nella voce B8) rilevano così come risultanti dallo schema di cui all’art. 2425 c.c.;
- per i soggetti IRPEF, invece, l’art. 5-bis prevede un criterio “fiscale”, secondo cui rileva la differenza tra i ricavi e alcune tipologie di costi, la cui quantificazione deve avvenire secondo le regole del reddito d’impresa, ragion per cui se un costo ha una deducibilità limitata tale limite si riflette anche in ambito IRAP.
Naturale conseguenza della descritta impostazione è il differente impatto delle novità contenute nel DL n. 16/2012 per le due categorie di imprese indicate, poiché per i soggetti IRES rileva in ogni caso la durata effettiva del contratto, rispecchiata nell’imputazione contabile, mentre per i soggetti IRPEF l’eventuale “disallineamento” tra la minor durata effettiva del contratto e quella minima fiscale comporta la ripresa a tassazione, anche ai fini IRAP, del differenziale tra il canone imputato a Conto economico e quello desumibile dalla durata minima fiscale.
In tale contesto, qualche problema di coordinamento si pone per lo “scorporo” della quota interessi ai fini IRAP, che in base ai citati artt. 5 e 5-bis del DLgs. n. 446/97, in cui si fa riferimento alla quota interessi desunta dal contratto, è sempre irrilevante nella determinazione della base imponibile IRAP. A questo proposito, come si ricorda, in passato l’Agenzia ha riconosciuto, con la circolare n. 19/2009, per mere esigenze di semplificazione, la possibilità – riservata ai soggetti che non redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali – di utilizzare, ai fini dell’individuazione della quota finanziaria dei canoni di leasing, l’alternativo criterio forfetario di cui all’art. 1 del DM 24 aprile 1998.
Durata effettiva per i soggetti IRES, durata minima per i soggetti IRPEF
In ogni caso, a prescindere dal metodo utilizzato e nonostante le disposizioni normative si riferiscano alla quota interessi desunta dal “contratto”, si ritiene che lo “scorporo” della quota interessi:
- per i soggetti IRES, in ossequio al principio di derivazione di cui all’art. 5 del decreto IRAP, avvenga avendo riguardo alla durata effettiva del contratto (anche se minore della durata minima fiscale);
- per i soggetti IRPEF, al contrario, il “vincolo” con le norme per la determinazione del reddito d’impresa dovrebbe far propendere per uno scorporo degli interessi in funzione della durata minima (“virtuale”) prevista dalle norme del TUIR.
In altre parole, il riferimento normativo contenuto nelle disposizioni previste ai fini IRAP alla quota interessi desumibile dal contratto deve essere oggetto di una (re)interpretazione alla luce delle novità contenute nel DL n. 16/2012, non tanto per i soggetti IRES (o IRPEF che hanno optato per la determinazione della base imponibile IRAP in base al principio di derivazione contabile), per i quali, come detto, la novità è di fatto “neutra” in ambito IRAP, ma piuttosto per le imprese IRPEF che applicano il metodo di derivazione fiscale. Per tali ultimi soggetti, infatti, se si avallasse la possibilità di scorporare la quota interessi tenendo conto della durata effettiva del contratto, si verrebbe a determinare un ulteriore disallineamento con la disciplina del reddito d’impresa, con evidente contrasto del citato principio di derivazione fiscale. Sul punto, tuttavia, sarebbe opportuno conoscere il pensiero dell’Amministrazione finanziaria.
Fonte: Eutekne autore Sandro CERATO 

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