Niente IVA per la cessione di beni acquistati senza detrazione

Il non assoggettamento all’imposta può assumere le vesti dell’esenzione, dell’applicazione del regime del margine o può manifestarsi solo in parte
Chi cede un bene per il quale, all’atto dell’acquisto, non ha potuto detrarre l’IVA, in linea generale deve fatturarlo senza applicare l’imposta. Le modalità per attuare il principio appena descritto sono molteplici. Il non assoggettamento ad imposta può, infatti, assumere le vesti dell’esenzione IVA, dell’applicazione del regime del margine o può, infine, manifestarsi solo in parte essendo stata parziale la mancata detrazione all’atto dell’acquisto.
In relazione alla prima modalità citata, si ricorda che sono esenti da IVA le cessioni a titolo oneroso che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2 del Decreto IVA (art. 10, primo comma, n. 27-quinquies), del DPR n. 633/1972). Pertanto, l’esenzione all’atto della vendita si applicherà esclusivamente nel caso in cui l’acquisto originario è stato assoggettato ad IVA e la relativa imposta non è stata detratta nella misura del 100%, in base a quanto previsto dai menzionati articoli.
Tale ultima condizione si realizza, in particolare, nelle seguenti ipotesi: mancano i presupposti generali relativi alla detrazione stabiliti dall’art. 19 del Decreto IVA (es. pro-rata di indetraibilità del 100% o beni non inerenti all’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione o comunque destinati ad operazioni attive escluse da IVA); sussiste uno specifico regime d’indetraibilità (art. 19-bis1 del DPR n. 633/1972); l’imposta non è detraibile in conseguenza dell’obbligo di rettifica della detrazione (art. 19-bis2 del decreto IVA). In presenza di tali requisiti, la successiva cessione dei predetti beni (l’esenzione non si applica alle prestazioni di servizi) potrà considerarsi operazione esente, emettendo fattura con una dizione del tipo “Operazione esente da IVA ex art. 10, n. 27-quinquies), DPR n. 633/1972”. Diversamente, non ci si potrà avvalere dell’esenzione in questione, come nel caso di originario acquisto effettuato presso un privato (risoluzione dell’Agenzia n. 194/2002).
Lo stesso dicasi laddove la detrazione non è stata operata a norma dell’art. 36-bis del DPR n. 633/1972 (risoluzione n. 16/2007), vale a dire quando il soggetto che effettua operazioni attive esenti sceglie di essere dispensato, previa apposita opzione da esercitarsi in sede di dichiarazione annuale IVA (quadro O), dagli adempimenti relativi a tali operazioni (banche, assicurazioni, ecc.) perdendo, quindi, completamente il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti complessivamente effettuati (compresi, quindi, anche quelli per i quali sarebbe stato possibile portare in detrazione l’IVA in base alle disposizioni di carattere generale; ciò in quanto l’art. 36-bis del DPR n. 633/1972 non è espressamente menzionato nella norma di riferimento, vale a dire nell’articolo 10, primo comma, n. 27-quinquies), del Decreto IVA, poiché questa disposizione è opzionale e si configura quindi come norma di carattere speciale nell’ambito del sistema IVA.
Infatti, le altre disposizioni regolano in via ordinaria il diritto alla detrazione dell’imposta (artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2 del DPR n. 633/1972), mentre quella contenuta nell’art. 36-bis, che preclude la detrazione dell’IVA, dipende esclusivamente da una precisa scelta da parte del soggetto passivo di adottare un regime di semplificazione contabile.
Per ciò che concerne, invece, il regime del margine, com’è noto esso è operante in relazione alla cessione di beni mobili usati suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione e degli oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione indicati nella tabella allegata al DL n. 41/95. In questi casi non sussistono le condizioni per l’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 10, primo comma, n. 27-quinquies), del DPR n. 633/1972.
Più esattamente, il regime del margine si applica nel caso in cui i beni siano stati acquisiti dal rivenditore senza applicazione dell’IVA e, cioè, presso i seguenti soggetti: privati, soggetti passivi IVA che non hanno potuto detrarre l’imposta all’atto dell’acquisto o dell’importazione ai sensi degli articoli 19, 19-bis e 19-bis1 del DPR 633/72, soggetti che beneficiano nel proprio Stato membro di appartenenza del regime di franchigia previsto per le piccole imprese e, da ultimo, soggetti che hanno assoggettato la cessione al regime del margine. Si ricorda che i commercianti di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione importati e di soli oggetti d’arte acquistati dall’autore o dai suoi eredi o legatari possono comunque applicare il regime del margine anche in relazione a tali acquisti, anche se effettuati con addebito d’IVA.
Nel caso in cui la detrazione dell’imposta sia stata ridotta ai sensi dell’art. 19-bis1 del DPR n. 633/1972 (autovetture, telefoni, ecc.) o di altre disposizioni d’indetraibilità oggettiva, la base imponibile da utilizzare è determinata moltiplicando l’ammontare della base imponibile per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni (art. 13, quinto comma, del Decreto IVA). Conseguentemente, l’IVA sulla cessione a valle si applicherà nella stessa misura percentuale della detrazione operata a monte.
Fonte: Eutekne autore Elio CACCIAPAGLIA e Francesco D'ALFONSO 

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